Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 43689/2008

Ordinanza 636/2008
A.S.D. Inwool: 4^ Tappa Giro della Provincia - 12 Aprile 2008.
il dirigente

Vista la comunicazione della Provincia di Prato, P.G. n. 9583 del 10 Marzo 2008 ricevuta da quest'ufficio con fax P.G. n. 31465 del 10 Marzo 2008 con cui il Sig. Giulio Baroncelli, non in proprio ma in qualità di presidente del A.S.D.Inwool con sede in Prato, via Toscana civico 88, ha richiesto per il giorno 12 Aprile 2008, provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie della città allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una gara ciclistica competitiva su percorso provinciale denominata "4^ Tappa Giro della Provincia", con ritrovo alle ore 12:45, partenza alle ore 14:30 ed arrivo alle ore 17:30 circa in via Dei Fossi n. 14/C, presso il bar "Bicchebocche";

vista la determinazione del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, della Provincia di Prato, Prot. n. 930 del 31 Marzo 2008 con la quale, per quanto di propria competenza, autorizza lo svolgimento della manifestazione;

visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

ritenuto di dover disporre, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

visti gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;

dispone

1.

che il giorno sabato 12 APRILE 2008, in occasione di una gara ciclistica competitiva denominata , "4^ Tappa Giro della Provincia", dalle ore 12:45 fino al termine della corsa e comunque non oltre le ore 17:30, siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità nelle sotto elencate vie del Comune di Prato, come riprodotto nell'allegato programma il quale, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, in occasione del transito dei partecipanti alla manifestazione sportiva;


  • Via dei Fossi tratto dal civico 14/C a Via Traversa il Crocifisso;
  • Via Traversa il Crocifisso tratto da Via dei Fossi a Via Roma;
  • Via Roma tratto da Via Traversa il Crocifisso al confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano;
  • Viale Sedici Aprile tratto dal confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano a Via Paronese;
  • Via Paronese tratto da Viale Sedici Aprile a Via dei Fossi;
  • Via dei Fossi tratto da Via Paronese al civico 14;

per un totale di cinque passaggi compreso la partenza e l'arrivo.


2.

che il giorno sabato 12 APRILE 2008, in occasione di una gara ciclistica competitiva denominata , "4^ Tappa Giro della Provincia", dalle ore 12:00 fino al termine della corsa e comunque non oltre le ore 19:00, siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata,

  • Via dei Fossi per ml. 50,00 a cavallo del civico 14/C,


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.


DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.


In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione ciclistica.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.


Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, non siamo in grado di poter assicurare, con il personale a nostra disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia ed in particolare in conformità al Decreto 19 Dicembre 2007: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 06 Marzo 2008 che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.


DISPONE ALTRESÌ CHE:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica.

La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

in caso venisse ritenuto necessario ed opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti a gli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574615602, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 aprile 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)