Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 37019/2008

Ordinanza 555/2008
Integrazione ad Ordinanza n. 462 del 17 Marzo 2008 - 20^ Maratonina Internazionale Città di Prato e Stracittadina.
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 462 del 17 Marzo 2008 con cui il Dirigente dell'Ufficio Ordinanze, Comandante la Polizia Municipale, disponeva l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica competitiva denominata "20^ Maratonina Internazionale Città di Prato" contenente nello stesso percorso anche una manifestazione podistica non competitiva denominata "Stracittadina";

considerato che sul percorso in precedenza stabilito è occorsa una modifica per lo stato di avanzamento dei lavori in Viale della Repubblica all'intersezione con Via delle Fonti di Mezzana, con la conseguente chiusura al transito di quest'ultima e quindi con la necessità di far transitare gli atleti partecipanti nel Viale Leonardo da Vinci, nel tratto dall'intersezione con Viale della Repubblica all'intersezione con Via delle Fonti;

ritenuto opportuno, in quanto si sono rese necessarie altre modifiche per motivi di sicurezza della circolazione, da adottarsi in Via G. di Gherardo, Porta Frascati e Piazzale Falcone e Borsellino, adottare ulteriori provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Esecuzione

dispone

che dalle ore 07:00 del 24 MARZO 2008 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 13:30 nelle sottoelencate vie, siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità:

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE, apponendo un congruo numero di barriere conformi al N.C.d.S. in

  • Piazzale G.Falcone P.Borsellino, in corrispondenza dell'immissione nel Viale della Repubblica, lato Hotel Palace
  • Viale della Repubblica, in corrispondenza dell'intersezione con Via Piero della Francesca;
  • Viale Leonardo da Vinci, in corrispondenza dell'intersezione con Via delle Fonti;
  • Via Frascati, in corrispondenza della Porta Frascati;
  • Via Giovanni di Gherardo, tratto compreso tra Via del Seminario e Via San Vincenzo;

ed inoltre:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva in oggetto, in


  • Via Pietro Colletta, tratto da Via Cesare Abba a Via Niccolò Machiavelli.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

In ciascuna delle summenzionate vie la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione podistica.

sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:

  1. sulle corsie
  2. nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione podistica, ponendo particolare attenzione alle disposizioni impartite dal disciplinare per le scorte tecniche pubblicato sulla G.U. del 5.02.2003 n. 29 come modificato dal D.M. Trasporti del 19.12.2007 pubblicato sulla G.U. del 06.03.2008 n. 56, nonché la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/43369/116/1/1 del 16.06.2003;

La validità della presente Ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ufficio competente per lo svolgimento di detta manifestazione e non esime dagli obblighi imposti dal T.U.LL.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

L'Organizzazione della manifestazione sportiva deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia per la sicurezza del personale addetto e per i partecipanti alla stessa secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzatore della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti ordinanze di viabilità incompatibili con la presente.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 20 marzo 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)