Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 33360/2008

Ordinanza 494/2008
Velo Club Seano One - Chiusura di Via A. Ghisleri per circuito giovani ciclisti.
il dirigente

Vista la richiesta del Signor Di Francesco Giancarlo P.G. 30911 del 10 Marzo 2008 in qualità di presidente del G.S. Velo Club Seano One, con sede a Seano (PO), Via Bocca di Stella n. 3, tesa ad ottenere l'autorizzazione alla sospensione temporanea e periodica di Via Arcangelo Ghisleri nel tratto compreso tra Via Didaco Bessi e Via Veneto, allo scopo di individuare un'area protetta da destinare a percorsi di allenamento in sicurezza, per giovani ciclisti tesserati delle società ciclistiche della provincia di Prato;

preso atto del parere favorevole dell'Assessorato alla Mobilità, comunicato con fax P.G. n. 33354 del 13 Marzo 2008;

ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e dei giovani ciclisti accogliere la richiesta della suddetta associazione ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento di Esecuzione;

dispone

che dal giorno 15 MARZO 2008 fino al giorno 30 SETTEMBRE 2008, nei giorni di MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 17:030 alle ore 20:00 siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità in:

  • Via Arcangelo Ghisleri, tratto compreso tra Via Didaco Bessi e Via Veneto,

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, mediante apposizione di un congruo numero di barriere conformi al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, a chiusura del predetto tratto di strada;

DIVIETO DI SOSTA SU AMBEDUE I LATI, CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con rimozione forzata;

Durante detta chiusura, previa apposizione di congrua segnaletica di preavviso delle deviazioni in corso, a carico dell'organizzatore dell'evento sportivo, il traffico veicolare sarà deviato in :


Via Arcangelo Ghisleri tratto compreso tra Via Didaco Bessi e Via delle Colombaie;

Via Cipriano Cipriani;

Via Piemonte;

Via Veneto;

e viceversa.


AVVERTE

che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, in particolare:

sia rispettato il circuito previsto e che gli atleti non si immettano nel flusso della circolazione esterna all'area circoscritta;

la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza dell'area interessata, al fine di accertare la piena transitabilità della strada e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che lo renda facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono, sia di segni di riconoscimento e adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il perimetro della chiusura ponendo la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco la manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura intesa ad evitare pericoli o incidenti, nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

prima dell'inizio dell'evento, sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione, dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della gara, la sicura percorribilità della strada interessata dalla manifestazione adottando in caso contrario tutte le opportune cautele se del caso l'immediata sospensione della manifestazione;

sia disposta la transennatura delle chiusure indicate, al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 ore prima le direzioni delle Aziende di trasporto pubblico,

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 485/92, la segnalazione dell'inizio e fine manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione a cura e spese degli organizzatori della segnaletica stradale necessaria per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
  2. l'eventuale apposizione della segnaletica di divieto di sosta deve avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574-1837700 prima della decorrenza del presente atto;
  4. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della società cui il Comune di Prato ha affidato il servizio (So.Ri. spa) la quale deve essere ostensibile sul luogo oggetto della presente ordinanza.
  5. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente atto è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che il presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Che ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 13 marzo 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)