Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 2330/2009

Ordinanza 2342/2008
Nuova Ordinanza Z.T.C.
il dirigente

Vista la richiesta P.G. n. 171363 del 29 Dicembre 2008 inoltrata dal Dirigente del Servizio CD - Tutela dell'Ambiente del Comune di Prato, competente per materia e la successiva comunicazione P.G. n. 002220 del 09 Gennaio 2009;

vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02. Abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Prato come zona di risanamento, in quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con DM 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare, le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

vista la Direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, ed in particolare l'allegato III, recepita con Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con la quale si stabilisce, tra l'altro, che a far data dal 1° gennaio 2005 il valore medio annuale per le particelle (PM10) non deve superare i 40 microgrammi/m3 e che il valore medio di 24 ore non deve superare i 50 microgrammi/m3 per più di 35 volte l'anno e si stabiliscono limiti più restrittivi a partire dal 2010 a cui giungere con riduzioni progressive di anno in anno. I valori da raggiungere al 2010 sono 50 microgrammi/m3 da non superare per più di 7 volte l'anno, ed un valore medio annuale di 20 microgrammi/m3;

dato atto che il Decreto 2 aprile 2002 n. 60 stabilisce valori limite e termini entro il quale il valore limite deve essere raggiunto oltre che per materiale particolato anche per gli inquinanti biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio;

preso atto del contenuto dell'accordo tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni per il periodo 2007/2010, approvato dal Comune di Prato con Delibera della Giunta Comunale n. 225 del 08/05/2007, che stabilisce le azioni necessarie alla riduzione degli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;

considerato che tra tali azioni vi è quella di adottare opportuni provvedimenti di limitazione al traffico veicolare più inquinante;

preso atto che con l'Ordinanza P.G. n. 2647 del 29/10/2007, si è provveduto a limitare l'accesso dei veicoli più inquinanti all'area urbana denominata Z.T.C.;

considerato che l'art. 8 dell'accordo di cui sopra, prevede ulteriori progressive limitazioni fino all'anno 2010 per specifiche categorie di veicoli che, per l'anno 2009, sono state approvate nella riunione del tavolo tecnico di cui all'art. 13 dell'Accordo 2007/2010 per la riduzione delle emissioni inquinanti del 15/09/2008;

visto il rapporto annuale sulla qualità dell'aria relativo all'anno 2007 predisposto dall'ARPAT Dipartimento Provinciale di Prato e l'andamento dei valori di qualità dell'aria rilevati nell'anno 2008, dai quali risulta principalmente il superamento del valore limite per il parametro PM10;

visto il Piano di Azione Comunale approvato dal Consiglio Comunale di Prato con propria deliberazione n. 145 del 26/07/2007 che prevede, tra le azioni per ridurre l'inquinamento atmosferico, l'adozione di opportuni provvedimenti di limitazione al traffico;

ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, adottare un provvedimento più restrittivo di limitazione al traffico a partire dal 01/01/2009 , incidendo in particolare sui veicoli con maggiori emissioni specifiche ed operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati salvaguardando il prioritario diritto dei cittadini alla salute;

vista la legge 4/11/97 n°413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene";

visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

visto il D.Lgs. 267/00;

visto l'articolo 54 del vigente Statuto del Comune di Prato;

dispone

1.

Dalle ore 24:00 del giorno 11 GENNAIO 2009 LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 2647 del 29/10/2007 ;

2.

Dalle ore 00:00 del giorno 12 GENNAIO 2009 alle ore 24:00 del giorno 31 DICEMBRE 2009 NELL'AREA URBANA DENOMINATA ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO (Z.T.C.):

2.1. è istituito il DIVIETO DI TRANSITO alle seguenti categorie di veicoli:

a) autovetture, di cui all'art. 54 comma 1 lettera a) del codice della strada, con motore a benzina o gasolio (M1) non conformi alla direttiva 91/441/CEE e generalmente immatricolate per la prima volta precedentemente al 1/01/1993;

b) autovetture (categorie M1) con motore diesel "Euro 1" cioè non conformi alla direttiva 94/12/CE o successive;

c) ciclomotori ruote "Euro 0", cioè non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE fase 2 e successive;

d) ciclomotori con motore termico a 2 tempi "Euro 1", non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE capitolo 5 fase 2 o successive;

e) motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive;

f) autoveicoli destinati al trasporto merci di cui all'art. 54 comma 1 lettere c), d) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e generalmente immatricolati per la prima volta precedentemente al 1/10/1994;

g) veicoli per il trasporto merci di cui all'art. 54, comma 1 lettere d), e), h), i) del codice della strada (categorie N2 e N3) con m.c.p.c. superiore a 3,5 t "Euro 0", non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase I o successive;

h) veicoli per uso speciale di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. fino a 3,5 t (N1), non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE e successive;

i) veicoli per uso speciale di cui all'art. 54 comma 1 lettera g) del codice della strada, con m.c.p.c. superiore a 3,5 t (N2 e N3), non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive

2.2. IN DEROGA al divieto di cui sopra il transito è consentito nelle seguenti fasce orarie:

  • dalle ore 07:30 alle ore 09:30
  • dalle ore 12:30 alle ore 14:30
  • dalle ore 18:30 alle ore 20:30

2.3. è istituito il DIVIETO DI TRANSITO nel giorno di domenica con orario 00:00 - 24:00 alle seguenti categorie di veicoli:

  • autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) dei gestori del trasporto pubblico locale non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive
  • autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) in servizio turistico non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive

2.4 FANNO ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE O CATEGORIE DI VEICOLI:

a) mezzi elettrici o ibridi;

b) autoveicoli mossi da motore alimentato da carburante metano o GPL;

c) motocicli;

d) taxi, autobus in servizio di linea esclusi quelli previsti al punto 2.3., autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;

e) autoveicoli delle Forze Armate, adibiti a servizi di polizia, antincendio, autoambulanze e di soccorso in genere, e della Protezione Civile in servizio;

f) veicoli muniti dello speciale contrassegno da esporre sui veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno stesso.

2.5 FANNO ALTRESÌ ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE ACCOMPAGNATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE:

a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie e/o esami indispensabili ed in deferibili, in grado di esibire relativa certificazione medica e/o prenotazione;

b) veicoli di medici di famiglia o pediatri di libera scelta in visita domiciliare con il medico a bordo in grado di esibire tessera dell'Ordine professionale, nonché veicoli di infermieri professionali in grado di esibire tessera di iscrizione all'Albo;

c) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali;

d) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, scolastiche, di case di riposo per anziani o singole comunità;

e) veicoli impegnati in eventi e riti civili e religiosi con relativi veicoli al seguito (sono consentiti i percorsi dal domicilio al luogo dell'evento o del rito e ritorno);

f) veicoli di proprietà di Enti Locali, dello Stato, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;

g) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo mezzi di supporto e ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, ecc., nonché veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano;

h) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità, da impresa della riparazione, assistenza e manutenzione impianti, pulizia locali, auto e moto riparazioni con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi indilazionabili;

i) macchine operatrici, mezzi d'opera (di cui all'art. 54/comma 1 lettera n - D.L.vo n. 285/92) e veicoli classificati "ad uso speciale" (di cui all'art. 54/comma 2 - D.L.vo n. 285/92);

j) veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune e/o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;

k) veicoli di cittadini residenti in altre regioni italiane e di cittadini stranieri muniti di copia scritta della prenotazione alberghiera, limitatamente all'idoneo percorso dall'albergo ai confini dell'area interessata dalla limitazione di traffico;

l) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento del Dipartimento Trasporti Terrestri o dei Centri Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario;

m) veicoli utilizzati dai ministri del culto;

n) veicoli utilizzati per casi di urgenza, autocertificando motivo, percorso ed orario di circolazione;

o) veicoli del personale con qualifica di Polizia Giudiziaria, autisti dei mezzi di pronto soccorso di Associazioni di volontariato e dell'Azienda che gestisce il trasporto pubblico, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro previa esibizione di tessera di appartenenza alla relativa struttura;

p) veicoli al servizio di Magistrati e del personale impegnato presso gli Uffici Giudiziari;

q ) veicoli di Infermieri e di Vigili del Fuoco, diretti o in uscita dalla propria sede di lavoro, previa esibizione di documento attestante l'appartenenza alla relativa struttura;

r) veicoli appartenenti ad Associazioni di volontariato e destinati all'espletamento dei servizi sociali;

s) veicoli della Guardia Medica;

t) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

u) veicoli di lavoratori su turno, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico limitatamente al percorso casa lavoro;

v) veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad operatori di commercio su area pubblica in possesso di regolare concessione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dal posto loro assegnata per lo svolgimento dell'attività in concessione;

w) autovetture con almeno tre persone a bordo (car - pooling)

x) veicoli adibiti a trasporto di cose appartenenti od in locazione ad imprese aventi sede all'esterno della Z.T.C., ma che, in maniera continuativa, effettuano operazioni di carico e scarico di merci presso e/o per conto di imprese situate all'interno dell'area interdetta alla circolazione, limitatamente al percorso più breve in entrata ed uscita dall'area soggetta al divieto;

y) veicoli di aziende, attività commerciali ed artigianali aventi sede legale o operativa all'interno della Z.T.C;

z) veicoli adibiti al trasporto merci per effettuare operazioni di carico e scarico presso aziende ubicate all'interno della Z.T.C., purché dotati di idonea documentazione comprovante il servizio svolto.

zz) Veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti- particolato omologato.

3. MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

3.1. Il titolo autorizzatorio dei SOGGETTI PREVISTI DAI PUNTI H - N - U - V - X - Z dovrà risultare da autocertificazione in carta libera, contenente gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, nonché la motivazione del transito, che dovrà essere mostrata ogni qual volta che l'autorità/gli agenti preposte/i al controllo ne facciano richiesta.

3.2. Per i transiti relativi ai veicoli del PERSONALE DI ENTI, AZIENDE OSPEDALIERE E DEI SOGGETTI PREVISTI AI PUNTI J E Q, il cui turno montante e/o smontante coincide con la mancanza di un adeguato servizio di trasporto pubblico, è necessario che tale circostanza risulti dall'elenco del personale interessato a firma del responsabile del servizio; tale nota dovrà essere consegnata in copia agli interessati che dovranno esibirla secondo le modalità sopra descritte.

3.3. L'ORARIO ED IL TRAGITTO per cui è consentito circolare devono essere CONGRUI CON LA MOTIVAZIONE dell'esonero.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 9 gennaio 2009

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)