Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 14883/2008

Ordinanza 208/2008
6° Trofeo di Carnevale - 1^ Prova Coppa Toscana. Domenica 09.02.2008
il dirigente

Vista la richiesta P.G. n. 14771 del 31 Gennaio 2008 presentata dal Sig. Livio Santini in qualità di responsabile dell'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. San Paolo con sede in Prato, Via Francesco Cilea n. 7, intesa ad ottenere per il giorno 09 Febbraio 2008, provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie della città, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva competitiva consistente in una gara ciclistica denominata "6° Trofeo di Carnevale - 1^ Prova Coppa Toscana", con partenza alle ore 14:30 da via dei Fossi n. 14/C e ed arrivo alle ore 17:30, ritrovo ore 12:45;

vista la determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, Prot. Prov. PO n. 174 del 31 Gennaio 2008, pervenuta a mezzo fax P.G. n. 14771 del 31 Gennaio 2008 con il quale, per quanto di propria competenza, autorizza lo svolgimento della manifestazione;

visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

ritenuto di dover disporre, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;

dispone

che il giorno 09 FEBBRAIO 2008, in occasione di una gara ciclistica competitiva denominata , denominata "6° Trofeo di Carnevale, 1^ Prova Coppa Toscana" dalle ore 12:00 fino al termine della corsa e comunque non oltre le ore 18:00, nelle sottoelencate vie interessate dalla competizione,


Partenza:

Via dei Fossi, tratto dal civico 14/C all'intersezione con Via Traversa il Crocifisso;

Via Traversa il Crocifisso;

Via Roma, tratto da Via Traversa il Crocifisso al confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano;


Arrivo:

Viale Sedici Aprile, tratto dal confine territoriale con il Comune di Poggio a Caiano all'intersezione con circolazione regolata a rotatoria con Via Paronese;

Via Paronese, tratto dall'intersezione con circolazione regolata a rotatoria con Viale Sedici Aprile all'intersezione con circolazione regolata a rotatoria con Via dei Fossi;

Via dei Fossi, tratto dall'intersezione con Via Traversa il Crocifisso al civico 14/C;


siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:


  • CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE a fasi progressive, limitatamente alla fase di passaggio dei concorrenti.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa, secondo il provvedimento tramite il quale è stata autorizzata la competizione ciclistica.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione;

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, non siamo in grado di poter assicurare, con il personale a nostra disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.

DISPONE ALTRESÌ CHE:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica.

La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574615602, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del DPR n.495/1992.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Andrea Pasquinelli.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 1 febbraio 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)