Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 143169/2008

Ordinanza 1934/2008
A.C. Prato, campionato di calcio 2008/2009 seconda divisione: Prato vs. Sangiovannese
il dirigente

Visto la propria Ordinanza n. 1606/2008 con la quale vengono disposti provvedimenti temporanei di limitazione alla viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione e per il libero e disciplinato movimento dei pedoni, in occasione degli incontri di calcio valevoli per il campionato Lega F.I.G.C. Professionisti Serie C di Seconda Divisione 2008/2009 disputati dall'A.C. Prato allo Stadio Comunale "Lungobisenzio;

visto il comunicato ufficiale n°40/DIV del 17 Ottobre 2008 con il quale la suddetta Lega ha disposto che la gara Prato/Sangiovannese prevista per il giorno 26 Ottobre 2008 venga posticipata al giorno 27 Ottobre 2008 con inizio alle ore 20:45;

visto il Verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza relativo al sopralluogo effettuato allo Stadio "Lungobisenzio" in data 24 Febbraio 2007 per le strutture previste per la delimitazione area annessa/servizio a detto impianto sportivo in occasione delle partite di calcio;

preso atto delle indicazioni relative alle modifiche da apportare ai provvedimenti temporanei di limitazione alla viabilità, limitatamente all'incontro di calcio del giorno 27 Ottobre 2008, emerse in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza nella riunione del giorno 22 Ottobre 2008, come da verbale della medesima Commissione pervenutoci a mezzo fax P.G. n. 143164 del 23 Ottobre 2008;

date le intese intercorse con la Questura in merito ai provvedimenti temporanei di limitazione alla viabilità da adottare per motivi di ordine pubblico e pubblica incolumità;

considerato quanto previsto nelle Intese di Programma per l'attuazione di misure di prevenzione integrate per la "sicurezza delle manifestazioni sportive", come previsto nel D.M. 6 giugno 2005 ad integrazione del precedente D.M. 18 marzo 1996;

visto l'intesa tra A.N.C.I. e Ministero degli Interni in merito all'uso degli impianti sportivi in occasione delle partite di calcio;

rilevata pertanto la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta, in tale occasione, solo in un tratto di Via Firenze;

visto gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione;

dispone

1. Revoca per posticipo partita di calcio

che limitatamente alla giornata in calendario per il giorno di DOMENICA 26 OTTOBRE 2008 siano revocati i provvedimenti temporanei di limitazione alla viabilità disposti con Ordinanza n. 1606/2008;

2. Posticipo

che il giorno LUNEDI' 27 OTTOBRE 2008 in occasione dell'incontro di calcio PRATO VS. SANGIOVANNESE valevole per il campionato Lega F.I.G.C. Professionisti Serie C di Seconda Divisione 2008/2009 che sarà disputato alle ore 20:45 presso lo Stadio Comunale "Lungobisenzio", nelle sotto elencate vie e/o tratti di vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

2.1 Divieti di sosta

  • VIA FIRENZE nel tratto compreso tra il Ponte alla Vittoria e Via P. Giorgi
  • RAMPA DELLO SCALO MERCI FERROVIARIO

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI dalle ore 15:00 alle 24:00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

2.2 Divieto di transito

  • VIA FIRENZE nel tratto compreso tra Ponte Petrino e Ponte alla Vittoria

DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 20:00 fino al termine dell'incontro di calcio, nonché del deflusso degli spettatori dall'area individuata e presumibilmente non oltre le ore 24:00 circa, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza.

3. Deroghe

3.1

  • VIA FIRENZE nel tratto compreso tra Ponte Petrino e Via P. Giorgi

è consentito il transito in deroga, limitatamente al tratto compreso tra Ponte Petrino e Via P. Giorgi, con accesso unicamente dal lato di Ponte Petrino, ai veicoli dei residenti nelle strade comprese nell'area interessata dalla chiusura, dei soci del Circolo Tennis "Etruria" (previa esibizione della tessera di socio di detto circolo) e delle attività lavorative e commerciali, con intestazione del veicolo alla stessa attività, poste all'interno di detta area interdetta alla circolazione veicolare;

3.2

  • VIA FIRENZE nel tratto compreso tra Ponte Petrino e Ponte alla Vittoria

è consentito il transito in deroga agli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico locale.

L'organizzazione dell'evento sportivo deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Autorità di P.S. e dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 24 ottobre 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)