Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 129667/2008

Ordinanza 1800/2008
Centro di Solidarietà Prato Onlus: "S...Piazza La Notte - Divertimento assicurato" torneo di calcetto - 07 ottobre 2008
il dirigente

Vista la comunicazione P.G. n. 124434 del 18 Settembre 2008 inoltrata via fax dal Sig. Leonardo Caponi in qualità di responsabile di progetto per il Centro di Solidarietà Prato Onlus, con sede a Prato in Via Salita dei Cappuccini n. 1, con cui è stata richiesta l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento il giorno 07 Ottobre 2008 in Piazza San Francesco, di una manifestazione sportiva giovanile consistente in un torneo di calcetto, denominata: "S ... Piazza La Notte - Divertimento assicurato", organizzata in collaborazione con il Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Prato;

preso atto che è stata presentata la comunicazione di attività rumorosa temporanea ai sensi del Piano di Classificazione Acustica ed al relativo Regolamento del Comune di Prato entrati in vigore il 13.03.2002;

acquisito in data 18 Settembre 2008 il nulla osta dell'Assessorato alla Mobilità, per lo svolgimento della predetta manifestazione;

rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per la sicurezza della circolazione, dei partecipanti al torneo ed in previsione della presenza di numerose persone;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S.e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

dispone

che dalle ore 17:00 del giorno 07 OTTOBRE 2008 fino al termone della manifestazione e comunque non oltre le ore 01:00 del giorno 08 OTTOBRE 2008 siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in:


  • Piazza San Francesco, nell'area antistante il sagrato della Cattedrale, compresi gli stalli adibiti alla sosta di ciclomotori e motocicli,

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito e circoscrivendo l'area predetta, con un congruo numero di barriere stradali di sicurezza, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

Gli organizzatori della manifestazione, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale addetto al montaggio e lo smontaggio delle strutture ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

gli organizzatori adottino tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

sia disposta la transennatura dell'area interessata dallo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto, al fine della tutela dei partecipanti e degli spettatori eventualmente presenti;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Gli organizzatori garantiscono, se del caso, una costante ed idonea assistenza sanitaria.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

In ogni caso il presente atto è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635;

salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Gli organizzatori provvedano preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata in particolare delle strade e relative pertinenze e dei giardini interessati dalla manifestazione, in maniera tale che al termine della stessa queste aree possano essere restituite nelle idonee condizioni di fruizione pubblica.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Si evidenzia che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. , in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, art. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. rilascio dell'autorizzazione all'occupazione al suolo pubblico da parte della società (So Ri. spa), nel caso fosse eventualmente dovuta, la quale deve essere ostensibile sul luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 30 settembre 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)