Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 121384/2008

Ordinanza 1711/2008
14° Meeting Nazionale Città di Prato delle Fiat 500 e 1° Raduno Nuova 500 - Fiat 500 Club Italia.
il dirigente

Vista la richiesta P.G. n.96671 del 10 Luglio 2008 presentata dal Sig. Vincenzo Santanna, residente a Campi Bisenzio (FI), in Via Pratese n. 84, in qualità di fiduciario del Fiat 500 Club Italia, intesa ad ottenere per il giorno 21 Settembre 2008, provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie e piazze della città, per svolgere una manifestazione sportiva non competitiva consistente in due raduni monomarca di veicoli Fiat 500 di vecchia e nuova produzione denominati "14° Meeting Nazionale Città di Prato delle Fiat 500" e "1° Raduno Nuova 500", con ritrovo alle ore 08:00 in Piazza Duomo, partenza alle ore 11:30 ed uscita dal territorio comunale previsto per le ore 13:00 circa;

preso atto che con lettera P.G. n. 111022/2008 del 18 Agosto 2008 l'Assessore al Centro Storico ha comunicato il proprio diniego all'utilizzo di Piazza Duomo per lo svolgimento della manifestazione, individuando Piazza del Mercato Nuovo quale luogo per il concentramento dei veicoli partecipanti alla predetta manifestazione;

visto il decreto legislativo n° 267 del 2000;

visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso concordato con l'Ufficio Ordinanze per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07.12.1995 prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in particolare a carico degli organizzatori;

visto il nulla osta P.G. n. 121260 del 12 Settembre 2008 con cui il Comandante la Polizia Municipale ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza pubblica e pubblica incolumità, per la buona riuscita di detta manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

dispone

1.

che dalle ore 07:00 fino alla partenza della manifestazione sportiva e comunque entro le ore 11:30 circa del giorno 21 SETTEMBRE 2008 in:

  • Piazza Mercato Nuovo, nell'area adibita alla sosta di veicoli soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con apposita D.G.C. e gestita dalla società Essegiemme s.p.a., compresa tra il Viale Galileo Galilei ed il civico 7 ed in proiezione tra il civico 7 e Via Gaetano Bresci;

siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli partecipanti alla manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;

2.

che dalle ore 11:30 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque entro le ore 13:00 circa del giorno 21 SETTEMBRE 2008 nelle seguenti vie:

  • Piazza Mercato Nuovo;
  • Viale Galileo Galilei, nel tratto compreso tra Piazza del Mercato Nuovo e Via J.L. Protche;
  • Via Jean Louis Protche;
  • Piazza Giovanni Ciardi, nel tratto compreszo tra Via J.L. Protche e Via Porta al Serraglio;
  • Via Porta al Serraglio;
  • Via Felice Cavallotti;
  • Via San Giorgio;
  • Via Santa Margherita;
  • Via Canto al Mercatale;
  • Piazza Mercatale, nel tratto compreso tra Via Canto al Mercatale e Via S. Silvestro;
  • Via San Silvestro;
  • Piazza San Marco, nel tratto compreso tra Via S. Silvestro e Viale V. Veneto;
  • Viale Vittorio Veneto;
  • Piazza Europa;
  • Ponte alla Vittoria;
  • Via Firenze, nel tratto compreso tra Ponte alla Vittoria e Ponte Petrino;
  • Ponte Petrino, nel trtatto compreso tra l'intersezione con Via Firenze/A. De Gasperi e l'intersezione con Via Borgo Valsugana/Via Firenze;
  • Via Firenze, nel tratto compreso tra il Ponte Petrino ed il confine con il Comune di Campi Bisenzio (FI);

siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI PARTECIPANTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti a gli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, non siamo in grado di poter assicurare, con il personale a nostra disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.

AVVERTE CHE

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti a qualsiasi titolo compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

In ogni caso, il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo per gli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Deve essere corrisposta, tramite S.O.R.I. s.p.a. (società cui il Comune di Prato ha affidato il servizio con sede a Prato Via Panziera, 18), la tassa relativa all'occupazione del suolo pubblico, in osservanza del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, salvo l'eventuale diritto all'esenzione.

L'organizzatore deve provvedere a contrarre assicurazione per la responsabilità civile che copra la responsabilità dell'organizzatore stesso e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, compresi i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

I partecipanti devono osservare una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal codice della strada e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 485/92, devono occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale; si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'art.149 del codice, nonché di tutte le norme relative ai dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, obblighi assicurativi, revisione, limiti di velocità ecc..

Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore a dieci unità, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 485/92, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia sia collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero inizio colonna e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero fine colonna. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia sia collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione fine colonna e posteriormente altro cartello con l'iscrizione inizio colonna.

La manifestazione non deve avere o assumere carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti.

La manifestazione si deve svolgere nell'osservanza dei regolamenti tecnico sportivi in materia e delle norme di sicurezza vigenti oltre che delle norme del codice della strada e delle regole di ordinaria prudenza.

La manifestazione sarà svolta sotto la completa responsabilità dei partecipanti e degli organizzatori che provvederanno ad esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza sulle aree interessate e sul percorso.

Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione di cui trattasi deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, nonché lo svolgimento in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza e dei regolamenti sportivi in materia avendo cura che i partecipanti osservino quanto prescritto;

dagli organizzatori dovrà essere prevista l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura intesa ad evitare pericoli o incidenti;

gli organizzatori devono garantire un idoneo servizio di assistenza sanitaria.

I veicoli partecipanti alla manifestazione devono essere conformi ed in regola con le norme previste per la circolazione dal codice della strada. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 60 e 99 del codice della strada nonché degli artt. 214 e 215 del relativo regolamento di esecuzione se necessario; all'uopo si ricorda che: se trattasi di veicoli d'epoca i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti "(…) di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo(…), del foglio di via e della targa provvisoria ; se trattasi invece di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade devono possedere " i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (…)" del codice della strada all'art. 215.

Deve essere tenuta copia del presente provvedimento sul luogo della manifestazione affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

al pubblico deve essere impedito di sostare in posizioni nelle quali possano verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e contenimento.

In particolare L'organizzatore della manifestazione deve circoscrivere l'area interessata dalla manifestazione, mediante un congruo numero di barriere, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, adottando gli accorgimenti necessari per la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando, se del caso, il percorso pedonale consentito.

Deve essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, nonché della segnaletica e relativi manufatti evitando danni di qualsiasi natura. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono preavvisare almeno 24 ore prima le direzioni delle Aziende di trasporto pubblico;

al termine della manifestazione devono essere rimossi tempestivamente tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro apposto o installato sull'area interessata dalla manifestazione e lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

L'organizzatore deve provvedere preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata dalla manifestazione, in maniera tale che al termine della stessa l'area possa essere subito restituita adeguatamente ripulita.

La presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S., in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 e ss. del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e del Titolo III, artt. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.).

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione a cura e spese degli organizzatori della segnaletica stradale necessaria per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
  2. l'eventuale apposizione della segnaletica di divieto di sosta deve avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574-1837700 prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che il presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Che ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 16 settembre 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)