Allo scopo di svolgere, il giorno 07 Luglio 2008 in Piazza San Francesco, una manifestazione sportiva giovanile, consistente in un torneo di calcetto e denominata: "S ... Piazza La Notte - Divertimento assicurato", organizzata dal Centro di Solidarietà Prato Onlus, con sede a Prato in Via Salita dei Cappuccini n. 1 in collaborazione con il Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Prato, come richiesto con istanza inoltrata via fax P.G. n. 84909 del 19 Giugno 2008, dal Sig. Leonardo Caponi in qualità di responsabile della summenzionata manifestazione;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, dei partecipanti al torneo, ed in previsione della presenza di numerose persone, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dalle ore 17:00 del giorno 07 LUGLIO 2008 fino al termone della manifestazione e comunque non oltre le ore 01:00 del giorno 08 LUGLIO 2008 in:
siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito, circoscrivendo l'area predetta, con un congruo numero di barriere, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
Il Centro di Solidarietà Prato Onlus, organizzatore della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale addetto al montaggio e lo smontaggio delle strutture ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
I responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
Gli organizzatori garantiscono, se del caso, una costante ed idonea assistenza sanitaria.
Al termine della manifestazione siano rimossi tempestivamente tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro apposto sull'area interessata dalla manifestazione, in particolare lungo il percorso della manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Gli organizzatori provvedano preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata in particolare delle strade e relative pertinenze e dei giardini interessati dalla manifestazione, in maniera tale che al termine della stessa queste aree possano essere restituite nelle idonee condizioni di fruizione pubblica.
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Si evidenzia che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. , in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, art. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 luglio 2008