Allo scopo di svolgere, nei giorni compresi tra il 09 ed il 30 Giugno 2008 in Piazza San Francesco, una manifestazione sportiva giovanile denominata "Armonie 2008" organizzata dal Comune di Prato, Servizio Sport e Politiche Giovanili, come richiesto dal Dirigente del predetto Servizio, Dott.ssa Rosanna Lotti, con comunicazione via fax prot. 49879 del 16 Aprile 2008, la quale integra anche le manifestazioni denominate "Alter Mundi", richieste dall'Assessorato alla Multiculturalità, previste dal 12 al 16 Giugno 2008;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, degli operatori, ed in previsione della partecipazione di numerose persone, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che dalle ore 16:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni compresi tra il 09 GIUGNO 2008 ed il 30 GIUGNO 2008 in:
siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
l'area predetta, dovrà essere circoscritta da un congruo numero di barriere, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
Il Servizio Sport e Politiche Giovanili, organizzatore della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale addetto al montaggio e lo smontaggio delle strutture ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
I responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
Gli organizzatori garantiscono, se del caso, una costante ed idonea assistenza sanitaria.
Al termine della manifestazione siano rimossi tempestivamente tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro apposto sull'area interessata dalla manifestazione, in particolare lungo il percorso della manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Gli organizzatori provvedano preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata in particolare delle strade e relative pertinenze e dei giardini interessati dalla manifestazione, in maniera tale che al termine della stessa queste aree possano essere restituite nelle idonee condizioni di fruizione pubblica.
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Si evidenzia che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. , in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, art. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 6 giugno 2008