Vista la richiesta P.G. n. 72286 del 27 Maggio 2008 con cui il Sig. Franco Scaccini, non in proprio ma in nome e per conto del CRAL A.S.M. s.p.a., con sede in Prato, Via Paronese n. 110, ha richiesto per il giorno 08 Giugno 2008, provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie, viali e/o piazze, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva non competitiva consistente in una parata di autoveicoli e motocicli d'epoca su un percorso provinciale, denominata "13°Raduno Moto d'epoca e 5° Raduno Auto Storiche", con ritrovo alle ore 08:00 e partenza alle ore 10:30 dalla sede di A.S.M. s.p.a., in Via Paronese n. 106/110 e termine previsto per le ore 12:30;
visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
visto il programma della manifestazione ed il suo percorso, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
ritenuto di dover disporre, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso del raduno di veicoli d'epoca;
visti gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;
ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;
che dalle ore 10:30 del 08 GIUGNO 2008 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:30, siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al transito della parata dei veicoli.
In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzatore della manifestazione deve osservarsi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo emesso dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Prato;
rispettare tutte le norme previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N. C. d.S. durante l'attraversamento del centro abitato del Comune di Prato;
adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale dell'organizzazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 6 giugno 2008