Vista la richiesta P.G. n. 64200 del 14 Maggio 2008 con cui il Sig. Vittorio Toccafondi, non in proprio ma in nome e per conto dell'A.S.Effepi Group - ACI C.S.A.I., con sede in Prato, Via Antonio Vivaldi n. 72/A, ha richiesto per i giorni 07 e 08 Maggio 2008, provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie, viali e/o piazze, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una gara di regolarità turistica di autoveicoli d'interesse storico e non, su un percorso provinciale, denominata "2° Regolarità Turistica Provincia di Prato", con il patrocinio del Comune di Prato, Servizio Sport e Politiche Giovanili, con ritrovo alle ore 12:00 e partenza da Piazza del Mercato Nuovo;
preso atto che con fax P.G. n. 44854 del 07 Aprile 2008, il Servizio Sport e Politiche giovanili del Comune di Prato, aveva richiesto l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per alcune strade cittadine, allo scopo di consentire lo svolgimento della sopra citata manifestazione sportiva, ed inoltre lo stesso Servizio aveva trasmesso la dichiarazione di attività rumorose temporanee all'aperto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato, entrati in vigore il 13.03.2002;
acquisito da quest'ufficio in data 23 Maggio 2008 il fax P.G. n. 69693 con il quale la Provincia di Prato ha trasmesso la determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio della Provincia di Prato, n. 1767 del 22 Maggio 2008, con cui autorizza lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 26.02.2008 è stato concesso il patrocinio gratuito ad A.S. Effepi Group, per lo svolgimento di alcune iniziative automobilistiche, tra cui è compresa la "2° Regolarità Provincia di Prato" - P.G. n. 17505/08;
ritenuto che, per la sicurezza della circolazione si rende necessaria la chiusura di un tratto di Piazza del Mercato Nuovo, per installere strutture necessarie alle fasi di concentramento, partenza ed arrivo dei partecipanti;
visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
ritenuto di dover disporre, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
visti gli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;
ravvisata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267; visto lo Statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n.284 del 07.10.1991 e successive modificazioni;
1.
che dalle ore 12:00 del 07 GIUGNO 2008 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 08:00 del 08 GIUGNO 2008, siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli dei partecipanti alla manifestazione in oggetto ed opportunamente contrassegnati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata;
2.
che dalle ore 12:00 del 07 GIUGNO 2008 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 08:00 del 08 GIUGNO 2008, siano adottati provvedimenti temporanei di viabilità in:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando del Corpo di Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzatore della manifestazione deve osservarsi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo emesso dal Dirigente dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Prato;
rispettare tutte le norme previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N. C. d.S. durante l'attraversamento del centro abitato del Comune di Prato;
adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale dell'organizzazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 3 giugno 2008