Ordinanza n. 8 del 14.11.2008 - Protocollo Generale 106511
Ordinanza degli orari del commercio in sede fissa per l'anno 2009
IL SINDACO
Vista la deliberazione n. 151 del 31.07.1997 con la quale il Comune di Prato
ha approvato il “Piano regolatore dei tempi e degli orari della città
approvazione Linee di indirizzo”;Visto l'art. 11 del D.Lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio);
Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 (il Testo Unico degli Enti Locali) con il quale si attribuisce al Sindaco la funzione di coordinamento degli orari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali;
Visto l'accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa del 20.12.99 e successive modifiche ed integrazioni fra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, nel quale si prevede una domenica di apertura al mese con l'aggiunta di ulteriori 4 domeniche e/o festività e l'eliminazione dell'obbligatorietà della mezza chiusura infrasettimanale a partire dall'anno 2002;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio e degli operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso ed esclusi i mercati con cadenza settimanale;
Richiamate la precedenti ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;
Sentito il parere delle organizzazioni di categoria:
ORDINA
- Le attività commerciali di vendita al DETTAGLIO IN SEDE FISSA, e gli operatori di commercio su aree pubbliche a posto fisso (ad eccezione dei mercati con cadenza settimanale), devono esercitare l'attività di vendita al massimo per TREDICI ORE GIORNALIERE, nell'ambito della fascia oraria: ORE 7-22 nei giorni feriali e nei giorni festivi consentivi;
- La mezza giornata di chiusura non è più obbligatoria, ma facoltativa, con possibilità di scelta fra il LUNEDI' - ore antimeridiane -, il MERCOLEDI' e SABATO - ore pomeridiane.
- Nei giorni domenicali e festivi è OBBLIGATORIA LA CHIUSURA;
- Gli esercizi del settore ALIMENTARE devono garantire l'apertura
al pubblico nelle ore antimeridiane per almeno una giornata quando ricorrono
tre festività consecutive;
- È data facoltà ai commercianti di esercitare attività
di vendita al dettaglio per l'anno 2009, nei giorni festivi secondo
il seguente calendario:
- Mese di GENNAIO 1° e 2° domenica, giorno 4 e 11;
- Mese di FEBBRAIO 2° domenica , giorno 8;
- Mese di MARZO 2° domenica, giorno 8;
- Mese di APRILE 1° e 4° domenica, giorni 5 e 26;
- Mese di MAGGIO 2° domenica, giorno 10;
- Mese di GIUGNO 2° domenica, giorno 14;
- Mese di LUGLIO 2° domenica, giorno 12;
- Mese di AGOSTO 2° e 5° domenica, giorni 9 e 30;
- Mese di SETTEMBRE 2° domenica, giorno 13;
- Mese di OTTOBRE 2° domenica, giorno 11;
- Mese di NOVEMBRE 2° e 5° domenica, giorni 8 e 29;
- Mese di DICEMBRE domeniche e festività dell'Immacolata Concezione, giorni 6, 8, 13, 20, 27.
- È comunque obbligatoria la chiusura
nei seguenti giorni festivi: 1 gennaio, 6 gennaio (Epifania), Pasqua (12
aprile), lunedì dell'Angelo (13 aprile), 25 Aprile, 1 Maggio,
2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 25 e 26 Dicembre.
- Per la giornata del 31.12.09 si invitano gli esercenti
ad anticipare la chiusura del proprio esercizio alle ore 18.00 (a parziale
deroga dell'orario prescelto);
- Nei giorni del 6 gennaio e del 12 aprile 2009 (Epifania
e Pasqua) è consentita l'apertura, nel rispetto delle tredici
ore giornaliere, solo per gli esercizi tradizionalmente specializzati nella
vendita di dolciumi (c.d. Chiccherie) e di giocattoli (per questi ultimi
solo il 6 gennaio).
- 9) Nei giovedì del mese di luglio 2009 (giorni
2, 9, 16, 23 e 30) è data facoltà agli esercizi di vendita
al dettaglio del centro storico di rimanere aperti fino alle ore 24 nel
rispetto delle 13 ore giornaliere.
Eventuali deroghe al periodo o alla zona potranno essere autorizzate solo se richieste con congruo anticipo.
- 10) Nella giornata dell' 8 settembre 2008,
qualora il Corteggio Storico si svolga in orario notturno, è consentito
agli esercizi di vendita al dettaglio del centro storico di rimanere aperti
fino alle ore 24 nel rispetto delle 13 ore giornaliere.
- NON SONO TENUTI ad osservare i limiti orari stabiliti
con la presente ordinanza, qualora le attività di vendita siano svolte
in maniera esclusiva o prevalente, i seguenti esercizi:
rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni a campeggi, ai villaggi, ai complessi turistici ed alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali.
- Nella giornata dell'8 settembre 2008,
qualora il Corteggio Storico si svolga in orario notturno,
è consentito agli esercizi di vendita al dettaglio del centro storico di
rimanere aperti fino alle ore 24 nel rispetto delle 13 ore giornaliere.
- Non sono tenuti ad osservare i limiti orari stabiliti
con la presente ordinanza, qualora le attività di vendita siano svolte in
maniera esclusiva o prevalente, i seguenti esercizi: rivendite di generi
di monopolio; esercizi di vendita interni a campeggi, ai villaggi, ai complessi
turistici ed alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle
aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime
ed aeroportuali; rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie
e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe,
cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni
di servizio autostradali.
- Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza sarà punito, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 114/98, con l'applicazione della sanzione amministrativa di legge.
Prato, 14.11.2008
IL SINDACO