salta la barra Comune di Prato  Governo della città  Atti  Statuto e Regolamenti  Regolamento del verde pubblico e privato  Testo integrale
Comune di Prato
 indietro
Regolamenti del Comune di Prato

Regolamento del verde pubblico e privato



Capo II
Difesa del verde


Articolo 10 - Difesa fitosanitaria

1. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso: Nei casi in cui sia indispensabile il ricorso a trattamenti con prodotti chimici si dovranno scegliere sostanze quanto più possibile rispondenti alle seguenti caratteristiche:
inizio pagina

Articolo 11 - Interventi di lotta obbligatoria

DM 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile, motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando, poi, la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici, uniti a mastici o colle viniliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried. Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione.

I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%. Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

DM 27 marzo 1996 : Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

DM 29 novembre 1996 : Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

DM 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

DM 22 novembre 1996 : Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)"

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

inizio pagina

Articolo 12 - Controlli della vegetazione spontanea


1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.
In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge regionale numero 36 del 1-7 1999.
inizio pagina

Capo III
Alberi monumentali e salvaguardia dei parchi e dei giardini storici


Articolo 13 - Norma di rinvio

1. Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree di particolare pregio sono individuate e regolamentate LR n. 60 del 13 agosto 1998 e sono soggette a particolare tutela, in base a quanto dettato dal presente Capitolo.
inizio pagina

Articolo 14 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

1. Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico; i criteri per la salvaguardia dei giardini storici sono illustrati nell'allegato E (carta di Firenze) i giardini storici sono soggetti alla normativa dettata dal DL n. 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.
Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.
Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.
Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.
In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc, deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.
In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.


inizio pagina

Capo IV
Regolamento per la fruizione dei parchi e giardini pubblici

Articolo 15 - Ambito d'applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.
Al fine di razionalizzare l'uso del verde pubblico le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali.
Nella planimetria allegato D sono riportate le destinazioni funzionali attuali.
La modifica della categoria di ciascuna area verde viene approvata con atto della Giunta Comunale fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica.
Per ciascuna categoria funzionale vengono indicate le prescrizioni e i divieti.
Tali divieti e prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con ordinanza sindacale.
inizio pagina

Articolo 16- Divieti e prescrizioni

1. È tassativamente vietato:
inizio pagina

Capo V
Sanzioni e norme finanziarie


Articolo 17- Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento , salvo che il fatto sia previsto dalle legge come reato , comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni: Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per le inadempienze al presente regolamento non elencate ai comma precedenti, si applicheranno le sanzioni previste da apposite ordinanze sindacali.
inizio pagina

Articolo 18 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.
inizio pagina

Articolo 19 - Vigilanza e controlli

1. All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonchè il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.
inizio pagina

Articolo 20 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia. Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonchè promuovendo presso le circoscrizioni momenti di illustrazione ai cittadini. Richiamate le finalità del comma che precede, le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a partire da 120 giorni dall'entrata in vigore.
inizio pagina


 
 indietro  inizio pagina