Regolamento del verde pubblico e privato
Capo II
Difesa del verde
Articolo 10 - Difesa fitosanitaria
1. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori;
- scarso impatto ambientale, in rapporto soprattutto alla selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti: DPR 3/8/1968 numero 1255; DM 6/3/1978; DM 31/8/1979; DM 20/7/1980; DPR numero 223/88; DLgs 194/95.
Articolo 11 - Interventi di lotta obbligatoria
DM 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile, motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo, seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando, poi, la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici, uniti a mastici o colle viniliche.
Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried. Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione.
I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%. Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.
DM 27 marzo 1996 : Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.
Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.
DM 29 novembre 1996 : Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)
E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.
DM 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa"
E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.
DM 22 novembre 1996 : Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)"
L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.
Articolo 12 - Controlli della vegetazione spontanea
1. Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.
In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura); quando tali mezzi agronomici risultino inefficaci si potrà ricorrere all'impiego di erbicidi appositamente registrati presso il Ministero della Sanità e in ottemperanza alla Legge regionale numero 36 del 1-7 1999.
Capo III
Alberi monumentali e salvaguardia dei parchi e dei giardini storici
Articolo 13 - Norma di rinvio
1. Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree di particolare pregio sono individuate e regolamentate LR n. 60 del 13 agosto 1998 e sono soggette a particolare tutela, in base a quanto dettato dal presente Capitolo.Articolo 14 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale
1. Per giardino storico s'intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico; i criteri per la salvaguardia dei giardini storici sono illustrati nell'allegato E (carta di Firenze) i giardini storici sono soggetti alla normativa dettata dal DL n. 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici.
Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e
natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura.
Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un
monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale
qualificato.
La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati,
possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.
Essa impone interventi conservativi di manutenzione e restauro.
Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere
conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si
opera.
In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc, deve orientarsi
verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino
stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.
Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio
approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento.
L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione
della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne
l'integrità.
In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato,
valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
Capo IV
Regolamento per la fruizione dei parchi e giardini pubblici
Articolo 15 - Ambito d'applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Municipale, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.Al fine di razionalizzare l'uso del verde pubblico le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali.
Nella planimetria allegato D sono riportate le destinazioni funzionali attuali.
La modifica della categoria di ciascuna area verde viene approvata con atto della Giunta Comunale fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica.
Per ciascuna categoria funzionale vengono indicate le prescrizioni e i divieti.
Tali divieti e prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con ordinanza sindacale.
- Cat A - Giardini e parchi di quartiere ,si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16.
- Cat B - Parchi Urbani ,si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16 salvo diverse prescrizioni esposte in loco.
- Cat C - Giardini o aree o di particolare valore decorativo
,si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16 "Divieti
e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi 17 e 18 sostituiti
dai seguenti:
17 - Vietato calpestare le aree a verde
18 - Vietato introdurre animali. - Cat D - Parchi gioco o di rispetto per le aree di gioco
per l'infanzia, in un raggio di m 50 dalle attrezzature ludiche per l'infanzia.
Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo
art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi
9 ,17 e 18 modificati o sostituiti come segue:
9 - E vietato l'uso , la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano.
18 - Vietato introdurre animali. - Cat E - Piste Ciclabili e aree attigue.
Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" - Cat F - Aree sgambatura per cani
Sono giardini da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi 17 e 18 sostituiti dal seguente:
17 - Vietato permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; i cani, sotto la diretta responsabilità del proprietario, possono essere condotti senza guinzaglio e museruola , il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide. - Cat G - Aree ad uso sportivo Sono aree da assoggettare
a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni"
con la sola esclusione dei commi 9 ,17 e 18 modificati o sostituiti come
segue:
9- E' vietato l'uso , la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano.
18 - Vietato introdurre animali. - Cat H - Aree a verde di pertinenza delle scuole
L'uso di tali aree è riservato agli utenti della scuola salvo diverse indicazioni della Direzione Didattica Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi ,17 e 18 modificati o sostituiti come segue:
18 - Vietato introdurre animali. - Cat I - Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici
L'uso di tali aree è riservato agli utenti dell'edificio salvo diverse indicazioni presenti in loco. Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo art. 16 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione dei commi ,17 e 18 modificati o sostituiti come segue:
18 - Vietato introdurre animali. - Cat L - Aree a verde di pertinenza stradale o marginale,si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art 16.
Articolo 16- Divieti e prescrizioni
1. È tassativamente vietato:- 1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- 2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- 3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dal gestore e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
- 4. La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- 5. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- 6. Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- 7. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- 8. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione;
- 9. L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- 10. Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
- 11. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
- 12. Anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
- 13. Usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
- 14. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
- 15. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
- 16. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale senza le necessarie autorizzazioni.
- 17. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio o muniti di museruola.
- 18. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini , il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- 19. Qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi per la somministrazione o la vendita di alimentari o giornali è vietata l'esposizione di prodotti all'esterno del chiosco.
- 20. E' vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite
Capo V
Sanzioni e norme finanziarie
Articolo 17- Sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento , salvo che il fatto sia previsto dalle legge come reato , comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:- Per violazioni relative al Capo I , art.2.3 "Abbattimenti" , articolo 3.2 "Potature" e art. 7.1 Tutela delle alberature si applica la sanzione amministrativa da € 75 a € 450 ; in caso di alberate di proprietà pubblica dovrà inoltre essere corrisposto un importo pari al danno arrecato valutata come descritto nell'allegato A del presente regolamento.
- Per violazioni relative al Capo I , art.3.2 "Capitozzature" si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
- Per violazioni relative al Capo I art.7.1.3 "Tutela delle alberature - Scavi in prossimità di alberature" e art. 7.3 "Lavori su aree a verde pubblico" per la omessa richiesta di autorizzazione allo scavo in prossimità di alberi di proprietà pubblica si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
- Per violazioni relative al Capo I , art. 7.2 "Tutela delle alberature- Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere oltre alla corresponsione di un importo pari all'eventuale danno arrecato valutata come descritto nell'allegato A del presente regolamento , si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300.
- Per violazioni relative al Capo I art.4 "Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie" si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 225, oltre all'obbligo di ripristinare condizioni rispondenti a quanto stabilito nel regolamento.
- Per violazioni relative al Capo I art.5.1 "Nuovi impianti e sostituzioni - Scelta delle specie" si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 225, oltre all'obbligo di sostituzione delle piante con altre specie o varietà previste dal presente regolamento per la zona di riferimento.
- Per violazioni relative al capo I art.9 "Aree a verde diverse" si applica la sanzione amministrativa da € 75 a € 450, oltre all'obbligo per i proprietari delle aree o altri aventi diritto a provvedere agli obblighi previsti entro 20 gg dalla notifica del verbale di accertamento della violazione.
- Per violazioni relative al capo IV art. 15 ed art.16 si applica la sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
Articolo 18 - Norme finanziarie
1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.Articolo 19 - Vigilanza e controlli
1. All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonchè il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.La vigilanza del rispetto delle norme di cui al presente regolamento può essere svolta anche da personale del soggetto gestore del servizio verde pubblico e da personale volontario incaricato dal Comune previo lo svolgimento di un corso di addestramento specifico.
