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Comune di Prato
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Regolamenti del Comune di Prato

Regolamento del verde pubblico e privato



Articolo 5 - Nuovi impianti e sostituzioni

5.1 - Scelta delle specie
Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C) tenendo presente che:
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5.2 - Dimensioni all'impianto
Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10-15 per quelle di terza grandezza; sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino fasce boscate.
Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 preferibilmente allevate in contenitore.
Nel caso di interventi di Forestazione Urbana non sono previsti limiti dimensionali.
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5.3 - Distanze d'impianto
Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

Le distanze sopra riportate possono essere ridotte se il progetto di piantagione è corredato da un piano per il successivo diradamento e nel caso si effettuino interventi di Forestazione Urbana.

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5.4 - Caratteristiche del materiale vegetale

5.4.1 - Caratteristiche del materiale vegetale
Le piante possono essere: in contenitore, di zolla o a radice nuda. Le piante in contenitore possono essere messe a dimora anche nel periodo estivo, tali piante però non devono sostare nel contenitore troppo a lungo, altrimenti le radici tendono a formare un intreccio circolare a ridosso delle pareti del contenitore, tale fenomeno, detto spiralizzazione, è grave soprattutto per le alberature perché l'anomala disposizione delle radici compromette la successiva stabilità della pianta. Le piante di zolla possono essere confezionate con rete non zincata e juta, con sola juta, nel caso di zolle con diametro inferiore a 30 cm., o con film plastici ad alta porosità (Plant Plast); in quest'ultimo caso il materiale occorso per la zollatura deve essere rimosso all'impianto. La dimensione della zolla deve essere ben rapportata alle dimensioni della pianta, come riportato nella tabella seguente per le piante d'alto fusto.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ
Circonferenza del tronco a 1 m Diametro della zolla Altezza della zolla
14 - 16 50 35 - 40
16 - 18
55 40 - 45
18 - 20 60 45 - 50
20 - 22 65 50 - 55
22 - 25 70 55 - 60
25 - 28 75 60 - 65
28 - 32 80 65 - 70
32 - 37 90 70 - 75
37 - 42 100 80 - 85

Le piante a radice nuda possono essere impiegate solo se la circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, è inferiore a cm 16 e le piante appartengono alle specie dei generi Populus e Tilia.
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5.4.2 - Alberi - Latifoglie
Sono definiti alberi le piante legnose con più di due anni di età, con ramificazioni inserite su un asse (fusto) che deve essere dritto e assurgente. Qualora la pianta sia ottenuta per innesto non dovranno essere evidenti fenomeni di disaffinità. Le piante dovranno essere sane vigorose in relazione alla specie di appartenenza ed alla cultivar, dovranno essere fornite di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale; a tal proposito, la pianta dovrà aver subito almeno due trapianti. Gli interventi di potatura subiti dalle piante in vivaio non devono aver determinati riprese vegetative (cosiddette "a pipa") che ne discostino la linea da quella dell'asse centrale, i tagli dovranno essere ben cicatrizzati e non dovranno essere evidenti tagli con diametro eccedente i cm 2. Dovrà essere sempre evidente una ed una sola cima che manifesti una giusta dominanza apicale rispetto a tutte le altre cime della chioma. In base alla forma di allevamento si possono distinguere alberi: Gli alberi dovranno avere ramificazioni uniformemente distribuite sul fusto e sviluppate in modo che la chioma sia uniforme ed equilibrata rispetto al fusto. Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le opportune corrispondenze fra alcuni parametri caratteristici degli alberi delle seguenti specie: Tilia sp.pl., Juglans sp.pl., Platanus sp.pl., Acer saccarinum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Pawlonia imperialis, Liriodendron tulipifera, Celitis australis, Ginkgo biloba, Qurcus robur, Quercus petrea, Prunus avium ed altre piante di sviluppo analogo.

 
Circonferenza tronco cm Altezza totale media (metri) Altezza totale massima (metri) Altezza della chioma (metri)
10 - 12 3 4  
12 - 14
3,5 4,5 2
14 - 16 4 5  
16 - 18 4,5 5,5 3
18 - 20 5-5,5 6,5  
20 - 25 6 7 4

Per alberi a sviluppo più contenuto quali Acer campestris, Carpinus betulus, Malus sp.pl., Ostria carpinifolia, Ciliegi da fiore, Prunus Pissardi, Koelreuteria paniculata, Cercis siliquastrum, sono da prendere a riferimento i dati riportati nella tabella seguente:

 
Circonferenza tronco (centimetri) Altezza totale media (metri) Altezza totale massima (metri)
8 - 10 e 10 - 12 2,5 - 3 3,5
12 - 14 e 14 - 16
3 - 3,5 4
16 - 18 3,5 - 4 5

In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.
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5.4.3 - Alberi - Coniferae e Taxales
Per quanto attiene alle caratteristiche generali, anche per questo gruppo di alberi vale quanto detto per le latifoglie; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione della forma della chioma, che dovrà essere assolutamente regolare e priva di "buchi" per assenza, danneggiamento o ridotto sviluppo di una o più branche.
Anche per le conifere e le taxacee dovrà essere evidente una sola cima che evidenzi una giusta ed equilibrata dominanza apicale.
Non dovranno essere evidenti tagli di potatura, con la sola eccezione delle spalcature.
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5.4.4 - Arbusti e cespugli
Sono caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia o che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale, tali assi dovranno essere almeno 4 ed almeno 2 dovranno avere l'altezza richiesta in perizia; dovranno inoltre avere ottimo vigore vegetativo.
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5.5 - Metodi, materiali e accessori per la piantagione
Le buche d'impianto dovranno avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle della zolla.
I pali tutori possono essere in legno di castagno o robinia, dovranno essere scortecciati ed appuntiti alla base; possono essere impiegati anche pali di legno di essenze resinose, ma in tal caso dovranno essere preventivamente trattati con prodotti idonei a garantirne la durevolezza (ad esempio con sali di rame in autoclave).
I materiali usati per le legature dovranno avere una durata di almeno due cicli vegetativi; potranno essere costituiti da funi o fettucce in materiale vegetale, corde, cinghie o cavetti di materiale plastico elastico.
Le piante poste a dimora dovranno essere fornite d'impianto irriguo a goccia; eventuali deroghe dovranno essere motivate.
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5.6 - Progettazione
I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale previo parere della circoscrizione competente.
La progettazione delle aree a verde private sarebbe opportuno fosse affidata ad un tecnico abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista) e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
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5.7 - Verde per parcheggi
Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero come indicato all'art 4 comma 1. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.
La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree: La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).
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5.8 - Forestazione urbana
La forestazione di aree verdi arricchisce sensibilmente il territorio sia da un punto di vista paesaggistico che ambientale andando a creare microsistemi dove viene mantenuta la biodiversità e si costituiscono possibili corridoi ecologici e barriere naturali alla diffusioni di inquinanti e del rumore.
L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di ampliare annualmente il patrimonio verde con progetti di forestazione urbana che richiamino i principi dettati dalla Legge 29 gennaio 1992, n 113.
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Articolo 6 - Alberate stradali


6.1 Viabilità interna al centro abitato
Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo pronunciamento dell'Amministrazione Comunale. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

Dimensione dei marciapiedi e relativa alberatura
Dimensione dei marciapiedi Tipologia di alberatura prevista
per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5 nessuna alberatura
per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e 3
alberi di terza grandezza
per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e 4
alberi di seconda grandezza
per marciapiedi di larghezza superiore a m 4
alberi di prima grandezza

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo (vedi punto 4.1). Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada qualora il proprietario del fondo sia consenziente. Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, è opportuno proteggere le piante esistenti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento. Non è consentita la piantagione o il reimpianto di alberi o cespugli nelle sede stradale. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o fasce boscate composte da alberi e arbusti. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o prevista.
Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. Per i viali esistenti e per quelli di nuovo impianto dovranno essere predisposti dal Gestore piani di manutenzione per la programmazione degli interventi di potatura, eventuale diradamento o abbattimento, in relazione alle specie impiegate, allo stato vegetativo delle piante e alle condizioni dei luoghi entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento. A titolo esemplificativo si riporta la tabelle della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

Durata media funzionale ed estetica di alcune delle specie in ambiente urbano
Specie Anni
Aceri specie varie 40-80
Bagolaro
80-90
Carpino 50-70
Frassini specie varie 60-80
Ippocastano 70-80
Albero dei tulipani 60-80
Olmi specie varie 60-100
Pino domestico 60-80
Pioppi specie varie 30-60
Platano 100-120
Querce specie varie 80-200
Robinie specie varie 40-50
Sofora 40-70
Tigli specie varie 60-100


Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.
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6.2 Viabilità esterna al centro abitato
Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art 29 par 1, 2, 3, 4; art 16 par 1, 2; art 17; art 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art 26 par 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.
A tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente, apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.
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6.3 Potature su alberate stradali
Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Capitolo.
Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.
Le condizioni di cui sopra dovranno risultare in apposita perizia redatta da un tecnico abilitato.
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6.4 Abbattimenti di alberate stradali
Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.
Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.
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6.5 Segnalazione di cantieri stradali
E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti e al gestore del verde pubblico i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 7.2 del presente Capitolo.

Articolo 7 - Tutela del verde pubblico e privato

7.1 Tutela delle alberature

7.1.1 Danneggiamenti
Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati(Cap. 1, art. 2)., e come tali sanzionati.
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7.1.2 Divieti
E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
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7.1.3 Scavi in prossimità di alberature
Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza (vedi art 4.1) di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (< 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Comunali competente per il verde pubblico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
Sono di seguito riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:

Distanze minime dagli scavi
Classe di grandezza Distanza
Prima grandezza (altezza > 18 m) > 4metri
Seconda grandezza (altezza 12 - 18 metri) > 3 metri
Terza grandezza (altezza < 12 metri) > 2 metri

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante. In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni: Si dovranno inoltre osservare le disposizioni di cui al successivo art 7.2.
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7.1.4 Difesa delle piante di platano
Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17 aprile 1998 e Circolare Ministeriale applicativa del 28 giugno 1998 n 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.
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7.2 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
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7.3 Lavori su aree a verde pubblico
Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale e al gestore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori. Al fine di ottimizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico, lavori promossi dall'Amministrazione Comunale che incidano su aree verdi saranno comunicati con sufficiente anticipo al gestore. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) , realizzazione di nuove infrastrutture ecc. devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale (che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione al gestore) ; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e del la vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico. Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori . I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20% i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'allegato A. Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.
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7.4 Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico
Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente concesse in uso a privati, associazioni culturali, partiti politici, ecc. per i seguenti motivi: Dovranno in ogni caso essere ottemperate le disposizioni previste dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa nonché quanto previsto dal Regolamento per le attività rumorose e quanto previsto dal regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani .

La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.

L'autorizzazione all'uso di porzioni di verde pubblico dovrà essere richiesta come previsto dall'art. 4 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa , copia della domanda in carta libera dovrà essere trasmessa al gestore, con almeno 15 giorni di anticipo , il gestore provvederà a trasmette il proprio parere all'Amministrazione Comunale che deciderà in merito.
A titolo di garanzia per corretto uso dell'area e per il ripristino di eventuali danni, il richiedente dovrà prestare garanzia al gestore mediante fideiussione bancaria o assicurativa (di durata non inferiore a 120 giorni).

L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta a traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.

Per concessioni in uso di durata inferire a 5 giorni, nel caso siano da garantire somme inferiori a 3500 Euro, potrà essere fornito a garanzia assegno bancario non trasferibile intestato al gestore.

Nell'autorizzazione che verrà rilasciata a firma del Dirigente comunale competente sarà specificata la durata massima dell'occupazione (compresi i tempi per montaggio e smontaggio allestimenti) che sarà in ogni caso inferiore a 30 giorni (nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori potrà essere concessa proroga a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. l'Amministrazione Comunale potrà inoltre concedere autorizzazioni della durata massima di giorni 65 per manifestazioni a carattere nazionale o internazionale che comportino ingenti operazioni di allestimento) .
Soltanto nel parco della Liberazione e Pace è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere l'uso di porzioni del parco per utilizzazioni contemporanee da parte di più soggetti per attività ricreative-culturali, purché su aree diverse come indicato nella delibera del Consiglio Comunale n° 97 del 2 maggio 1996.
Alla scadenza dell'occupazione i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore del servizio verde pubblico provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi poi sul titolare della concessione.

I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20% i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'allegato A.
Qualora le somme prestate a garanzia non fossero sufficienti a coprire le spese per il ripristino, il richiedente la concessione in uso è comunque tenuto al pagamento integrale dei danni provocati.

Nel caso in cui alla scadenza dell'occupazione l'area risultasse ingombrata da materiali di qualsiasi natura, il richiedente è tenuto a versare al gestore una somma pari al 5% della garanzia prestata per ogni giorno di ritardo ; dopo il quinto giorno di ritardo il richiedente è tenuto a versare al gestore una somma pari al 10% della garanzia prestata per ogni giorno di ritardo dopo 10 giorni complessivi di ritardo il gestore provvederà alla rimozione e allo smaltimento del materiale e al recupero delle relative spese.
Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.
Per le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale non è prevista la costituzione di garanzie e saranno comunque comunicate con anticipo al gestore.
La corresponsione di somme a garanzia di eventuali danneggiamenti delle aree a verde non è inoltre prevista per le concessioni in uso di durata inferiore a tre giorni che non si prevede comportino danneggiamenti al verde pubblico. Il concessionario rimane comunque responsabile di eventuali danni.
Le autorizzazioni all'occupazione di aree a verde pubblico per l'esercizio di mestieri girovaghi e mestieri artistici di cui all'art. 9 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di durata superiore a giorni 5 potranno essere concesse nelle aree di cui all'allegato G.

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7.5 Salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi
E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico .
Le installazioni pubblicitarie , comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde.
Il gestore dovrà versare le relative tasse . I proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari saranno rendicontati alla Amministrazione Comunale ed impiegati per iniziative e progetti inerenti il verde pubblico.
E fatta deroga al presente comma per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione comunale.
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Articolo 8 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione

8.1 Progettazione delle aree verdi
La realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) a scomputo di oneri di concessione edilizia è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista).

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere: Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (zone inserite in aree protette) , dovrà inoltre tenere conto delle esigenze del territorio e prevedere una corretta destinazione d'uso delle aree verdi. I progetti (in doppia copia) saranno presentati al gestore. Per i giardini di superficie inferiore a 1000 mq e per il verde elementare, il gestore provvederà a rilasciare l'approvazione. Per i giardini di superficie eccedente i 1000 mq, il gestore provvederà a rilasciare un disciplinare per la realizzazione e la conduzione delle opere. Per le aree verdi eccedenti i 3000 mq l'approvazione sarà rilasciata dal servizio competente al verde pubblico del Comune al quale il gestore trasmetterà la pratica.
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8.2 Parametri per la realizzazione del verde pubblico
Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.
Gli standard di tale superficie sono fissati dal PRG.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate: In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica. Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella :

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ
Prima grandezza Sup copertura 30 mq Seconda grandezza Sup copertura 15 mq Terza grandezza Sup copertura 7,5 mq
Ippocastano (Aesculus hippocastanum) Ippocastano rosso (Aesculus x carnea "Briotii") Albizzia (Albizzia julibrissin)
Ailanto(Ailanthus altissima)
Orniello (Fraxinus ornus) Ontano nero(Alnus glutinosa)
Platano (Platanus x acerifolia) Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) Langestroemia (Lagestroemia indica)
Bagolaro (Celtis australis) Ginkgo (Ginkgo biloba) Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis") Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera) Carpino (Carpinus betulus) Cipresso (Cupressus sempervirens)
Magnolia (Magnolia grandiflora)   Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Pino da pinoli (Pinus pinea)   Melia (Melia azaderach)
Pioppo bianco (Populus alba)   Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Olmo siberiano (Ulmus pumila)   Robinia (Robinia pseudoacacia e Robinia pseudoacacia "umbraculifera" )
Leccio(Quercus ilex)   Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Farnia (Quercus robur)   Salice fragile (Salix fragilis)
Quercus x turneri   Salice da vimini (Salix viminalis)
Tiglio (Tilia sspecie varie)
  Tasso (Taxus baccata)

Per le essenze a portamento cespuglioso si considera una copertura di mq 0,8; le piante a portamento cespuglioso potranno essere impiegate per la formazione di gruppi arbustivi o siepi. Per quanto attiene l'individuazione delle specie è necessario attenersi ai criteri indicati all'art.5.1 del presente Capitolo. Saranno comunque da evitare le specie sotto elencate in tutte le loro varietà e cultivar: Le dimensioni minime delle piante da mettere a dimora sono: Nelle zone esterne al centro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento, residenziale o produttivo, e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con eventuale rete metallica interposta. Tutte le piante arboree ed arbustive dovranno essere fornite di impianto di irrigazione a goccia per favorire il buon esito della piantagione; dovranno inoltre essere realizzati almeno n 3 idranti da mm 32 ogni 1000 mq. L'impianto irriguo dovrà essere collegato alla rete idrica cittadina e/o prevedere fonti di approvvigionamento alternative (pozzi, acquedotto industriale, vasche di accumulo) . Nelle aree a verde pubblico dovranno essere poste in opera n 5 panchine ogni 1000 mq di superficie a verde e n 5 cestini porta rifiuti. In ogni area a verde di superficie eccedente i 2000 mq dovrà essere posta in opera una fontanella. Dovranno essere realizzate superfici pavimentate (vialetti e piazzole) pari a circa il 10% della superficie totale, tale parametro ha carattere indicativo in quanto la necessità di tali strutture dipende fortemente dalla forma dell'area, dall'ubicazione ecc., e sarà concordato in fase di approvazione del progetto. Le aree a verde pubblico dovranno inoltre essere completate con superfici prative realizzate a regola d'arte, impianto di illuminazione e, se necessario, canalette o fognature per lo scolo delle acque. In caso di interventi di realizzazione di aree a verde in fregio a complessi residenziali potrà essere richiesta l'installazione di n 2 attrezzature ludiche ogni 1000 mq , per tali attrezzature ludiche dovrà essere fornita certificazione attestante la rispondenza della costruzione e del montaggio alle norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177 , i rivestimenti delle superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto ove previste dalla norma devono essere del tipo in gomma.
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8.3 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
Modalità e tempi per la realizzazione delle aree a verde pubblico saranno concordati con il gestore, al quale dovrà, inoltre, essere data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con almeno tre giorni di anticipo.
Dovrà inoltre essere data comunicazione della data di ultimazione dei lavori entro 7 giorni.
Il collaudo delle opere a verde viene effettuato dal gestore, dopo la conclusione dei lavori stessi, nel periodo compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile; dovrà essere corrisposto al gestore un compenso da concordare (compreso fra 1,3 e 2,5 Euro/mq) per l'onere relativo alla garanzia di attecchimento delle piante. Il gestore trasmette all'Amministrazione Comunale l'esito del collaudo. Nel caso di esito favorevole verrà consegnata al gestore l'area verde per le successive manutenzioni.
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Articolo 9 - Aree a verde diverse

9.1 Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilità
Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito , dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada.
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9.2 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte
E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.
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9.3 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali.
L'obbligo di sfalcio non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico.
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9.4 Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti.
Sono vietati i seguenti interventi: In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, d'altezza non inferiore ai cm.120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm 20. Le pavimentazioni andranno demolite ed in generale si dovrà operare in modo da ripristinare lo stato dei luoghi.
E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi - Rubus sp..; vitalba - Clematis vitalba; robinia - Robinia pseudoacacia; indaco bastardo - Amorpha fruticosa; ailanto - Ailanthus altissima ecc.).
Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica, che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.
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9.5 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
A distanza inferiore a m 30 da specchi e corsi d'acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
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