Regolamento del verde pubblico e privato
Articolo 5 - Nuovi impianti e sostituzioni
5.1 - Scelta delle speciePer l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato C) tenendo presente che:
- le piante contrassegnate da x non devono essere utilizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del DLgs n 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. Nelle aree individuate dal PRG vigente come centro abitato e non soggette a vincolo paesaggistico il loro impiego è libero; nelle altre aree il loro impiego deve essere contenuto entro il 20% del totale,
- le piante contrassegnate da xx non possono essere utilizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del DLgs n 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, altrove devono avere la sola utilizzazione come pianta isolata con massimo 3 esemplari e sono comunque sconsigliate;
- per diverse specie vegetali esistono cultivar e varietà che differiscono notevolmente fra loro per sviluppo, portamento colore delle foglie ecc le distanze d'impianto dovranno pertanto essere adattate alle caratteristiche delle piante poste a dimora , le piante con foglie rosse, dorate o variegate dovranno essere impiegate complessivamente in misura inferiore al 20%, le piante con fogliame argentato sono da considerarsi come contrassegnate da xx.
Per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, avente circonferenza non inferiore a cm. 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10-15 per quelle di terza grandezza; sono ammesse piante di dimensioni inferiori nel caso si realizzino fasce boscate.
Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 preferibilmente allevate in contenitore.
Nel caso di interventi di Forestazione Urbana non sono previsti limiti dimensionali.
5.3 - Distanze d'impianto
Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:
- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato C;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.
Le distanze sopra riportate possono essere ridotte se il progetto di piantagione è corredato da un piano per il successivo diradamento e nel caso si effettuino interventi di Forestazione Urbana.
5.4 - Caratteristiche del materiale vegetale5.4.1 - Caratteristiche del materiale vegetale
Le piante possono essere: in contenitore, di zolla o a radice nuda. Le piante in contenitore possono essere messe a dimora anche nel periodo estivo, tali piante però non devono sostare nel contenitore troppo a lungo, altrimenti le radici tendono a formare un intreccio circolare a ridosso delle pareti del contenitore, tale fenomeno, detto spiralizzazione, è grave soprattutto per le alberature perché l'anomala disposizione delle radici compromette la successiva stabilità della pianta. Le piante di zolla possono essere confezionate con rete non zincata e juta, con sola juta, nel caso di zolle con diametro inferiore a 30 cm., o con film plastici ad alta porosità (Plant Plast); in quest'ultimo caso il materiale occorso per la zollatura deve essere rimosso all'impianto. La dimensione della zolla deve essere ben rapportata alle dimensioni della pianta, come riportato nella tabella seguente per le piante d'alto fusto.
| Circonferenza del tronco a 1 m | Diametro della zolla | Altezza della zolla |
|---|---|---|
| 14 - 16 | 50 | 35 - 40 |
| 16 - 18 |
55 | 40 - 45 |
| 18 - 20 | 60 | 45 - 50 |
| 20 - 22 | 65 | 50 - 55 |
| 22 - 25 | 70 | 55 - 60 |
| 25 - 28 | 75 | 60 - 65 |
| 28 - 32 | 80 | 65 - 70 |
| 32 - 37 | 90 | 70 - 75 |
| 37 - 42 | 100 | 80 - 85 |
Le piante a radice nuda possono essere impiegate solo se la circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, è inferiore a cm 16 e le piante appartengono alle specie dei generi Populus e Tilia.
5.4.2 - Alberi - Latifoglie
Sono definiti alberi le piante legnose con più di due anni di età, con ramificazioni inserite su un asse (fusto) che deve essere dritto e assurgente. Qualora la pianta sia ottenuta per innesto non dovranno essere evidenti fenomeni di disaffinità. Le piante dovranno essere sane vigorose in relazione alla specie di appartenenza ed alla cultivar, dovranno essere fornite di ramificazioni uniformi ed equilibrate e di un buon apparato radicale; a tal proposito, la pianta dovrà aver subito almeno due trapianti. Gli interventi di potatura subiti dalle piante in vivaio non devono aver determinati riprese vegetative (cosiddette "a pipa") che ne discostino la linea da quella dell'asse centrale, i tagli dovranno essere ben cicatrizzati e non dovranno essere evidenti tagli con diametro eccedente i cm 2. Dovrà essere sempre evidente una ed una sola cima che manifesti una giusta dominanza apicale rispetto a tutte le altre cime della chioma. In base alla forma di allevamento si possono distinguere alberi:
- a forma libera - piante con ramificazioni presenti su tutto l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziali modifiche dei modelli naturali di crescita.
- impalcati - piante allevate per impieghi particolari (viali, alberate, frutteti ecc.) nelle quali si tende all'ottenimento di un unico fusto principale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura; dovrà essere evitato il difetto comune nelle piante impalcate che consiste nell'inserimento delle branche del primo palco tutte alla stessa altezza.
| Circonferenza tronco cm | Altezza totale media (metri) | Altezza totale massima (metri) | Altezza della chioma (metri) |
|---|---|---|---|
| 10 - 12 | 3 | 4 | |
| 12 - 14 |
3,5 | 4,5 | 2 |
| 14 - 16 | 4 | 5 | |
| 16 - 18 | 4,5 | 5,5 | 3 |
| 18 - 20 | 5-5,5 | 6,5 | |
| 20 - 25 | 6 | 7 | 4 |
Per alberi a sviluppo più contenuto quali Acer campestris, Carpinus betulus, Malus sp.pl., Ostria carpinifolia, Ciliegi da fiore, Prunus Pissardi, Koelreuteria paniculata, Cercis siliquastrum, sono da prendere a riferimento i dati riportati nella tabella seguente:
| Circonferenza tronco (centimetri) | Altezza totale media (metri) | Altezza totale massima (metri) |
|---|---|---|
| 8 - 10 e 10 - 12 | 2,5 - 3 | 3,5 |
| 12 - 14 e 14 - 16 |
3 - 3,5 | 4 |
| 16 - 18 | 3,5 - 4 | 5 |
In ogni caso lo sviluppo della pianta deve essere armonioso e regolare ed i rapporti fra le dimensioni del tronco, l'altezza totale e quella della chioma devono essere conformi alle caratteristiche della specie e della cultivar evitando scrupolosamente le piante filate perché allevate con sesto di impianto insufficiente.
5.4.3 - Alberi - Coniferae e Taxales
Per quanto attiene alle caratteristiche generali, anche per questo gruppo di alberi vale quanto detto per le latifoglie; particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione della forma della chioma, che dovrà essere assolutamente regolare e priva di "buchi" per assenza, danneggiamento o ridotto sviluppo di una o più branche.
Anche per le conifere e le taxacee dovrà essere evidente una sola cima che evidenzi una giusta ed equilibrata dominanza apicale.
Non dovranno essere evidenti tagli di potatura, con la sola eccezione delle spalcature.
5.4.4 - Arbusti e cespugli
Sono caratterizzati dalla presenza di più assi che si dipartono da un'unica ceppaia o che si rigenerano naturalmente dal colletto o a livello dell'apparato radicale, tali assi dovranno essere almeno 4 ed almeno 2 dovranno avere l'altezza richiesta in perizia; dovranno inoltre avere ottimo vigore vegetativo.
5.5 - Metodi, materiali e accessori per la piantagione
Le buche d'impianto dovranno avere dimensioni almeno doppie rispetto a quelle della zolla.
I pali tutori possono essere in legno di castagno o robinia, dovranno essere scortecciati ed appuntiti alla base; possono essere impiegati anche pali di legno di essenze resinose, ma in tal caso dovranno essere preventivamente trattati con prodotti idonei a garantirne la durevolezza (ad esempio con sali di rame in autoclave).
I materiali usati per le legature dovranno avere una durata di almeno due cicli vegetativi; potranno essere costituiti da funi o fettucce in materiale vegetale, corde, cinghie o cavetti di materiale plastico elastico.
Le piante poste a dimora dovranno essere fornite d'impianto irriguo a goccia; eventuali deroghe dovranno essere motivate.
5.6 - Progettazione
I progetti relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde di proprietà comunale, vengono sottoposti all'approvazione della Giunta Municipale previo parere della circoscrizione competente.
La progettazione delle aree a verde private sarebbe opportuno fosse affidata ad un tecnico abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista) e dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.
5.7 - Verde per parcheggi
Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia pubblici che privati, o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero come indicato all'art 4 comma 1. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta.
La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti. Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:
- pino domestico (Pinus pinea);
- ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- tiglio (Tilia sp.pl.);
- ciliegi a fiore (Prunus sp.pl.);
- piante femminili di pioppi e salici (Populus sp.pl. e Salix sp.pl.)
- spino di Giuda (Gleditsia triacanthos).
5.8 - Forestazione urbana
La forestazione di aree verdi arricchisce sensibilmente il territorio sia da un punto di vista paesaggistico che ambientale andando a creare microsistemi dove viene mantenuta la biodiversità e si costituiscono possibili corridoi ecologici e barriere naturali alla diffusioni di inquinanti e del rumore.
L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di ampliare annualmente il patrimonio verde con progetti di forestazione urbana che richiamino i principi dettati dalla Legge 29 gennaio 1992, n 113.
Articolo 6 - Alberate stradali
6.1 Viabilità interna al centro abitato
Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo. Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art. 2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale senza il preventivo pronunciamento dell'Amministrazione Comunale. In funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:
| Dimensione dei marciapiedi | Tipologia di alberatura prevista |
|---|---|
| per marciapiedi di larghezza inferiore a m 2,5 | nessuna alberatura |
| per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2,5 e
3 |
alberi di terza grandezza |
| per marciapiedi di larghezza compresa tra m 3 e
4 |
alberi di seconda grandezza |
| per marciapiedi di larghezza superiore a m 4 |
alberi di prima grandezza |
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo (vedi punto 4.1). Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada qualora il proprietario del fondo sia consenziente. Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati, è opportuno proteggere le piante esistenti dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento. Non è consentita la piantagione o il reimpianto di alberi o cespugli nelle sede stradale. Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde che potrà consistere in filari di alberi o fasce boscate composte da alberi e arbusti. Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o prevista.
Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. Per i viali esistenti e per quelli di nuovo impianto dovranno essere predisposti dal Gestore piani di manutenzione per la programmazione degli interventi di potatura, eventuale diradamento o abbattimento, in relazione alle specie impiegate, allo stato vegetativo delle piante e alle condizioni dei luoghi entro 3 anni dall'approvazione del presente regolamento. A titolo esemplificativo si riporta la tabelle della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:
| Specie | Anni |
|---|---|
| Aceri specie varie | 40-80 |
| Bagolaro |
80-90 |
| Carpino | 50-70 |
| Frassini specie varie | 60-80 |
| Ippocastano | 70-80 |
| Albero dei tulipani | 60-80 |
| Olmi specie varie | 60-100 |
| Pino domestico | 60-80 |
| Pioppi specie varie | 30-60 |
| Platano | 100-120 |
| Querce specie varie | 80-200 |
| Robinie specie varie | 40-50 |
| Sofora | 40-70 |
| Tigli specie varie | 60-100 |
Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.
6.2 Viabilità esterna al centro abitato
Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art 29 par 1, 2, 3, 4; art 16 par 1, 2; art 17; art 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art 26 par 6, 7, 8).
Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.
A tal fine dovrà essere presentata presso il servizio competente, apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare scelte di arboricoltura alternative che garantiscano, comunque, la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.
6.3 Potature su alberate stradali
Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Capitolo.
Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori, tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale.
Le condizioni di cui sopra dovranno risultare in apposita perizia redatta da un tecnico abilitato.
6.4 Abbattimenti di alberate stradali
Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.
Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.
In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.
Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.
Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente.
Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.
6.5 Segnalazione di cantieri stradali
E' fatto obbligo a chiunque esegua lavori nelle aree di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti e al gestore del verde pubblico i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.
Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 7.2 del presente Capitolo.
Articolo 7 - Tutela del verde pubblico e privato
7.1 Tutela delle alberature7.1.1 Danneggiamenti
Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati(Cap. 1, art. 2)., e come tali sanzionati.
7.1.2 Divieti
E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) se ricadenti nelle aree di pertinenza (vedi art 4.1) di alberi di proprietà comunale devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (< 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, al Servizio Comunali competente per il verde pubblico, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Per gli scavi si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.
Sono di seguito riportate le distanze minime da rispettare per gli scavi di qualsiasi profondità per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza cui questo appartiene:
| Classe di grandezza | Distanza |
|---|---|
| Prima grandezza (altezza > 18 m) | > 4metri |
| Seconda grandezza (altezza 12 - 18 metri) | > 3 metri |
| Terza grandezza (altezza < 12 metri) | > 2 metri |
Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale; in tal caso gli scavi dovranno essere effettuati a mano in modo da arrecare il minor danno possibile all'apparato radicale delle piante. In ogni caso in occasione di scavi nelle aree di pertinenza delle piante si dovranno osservare le seguenti disposizioni:
- il taglio di radici di diametro superiore a cm 3 è vietato;
- qualora sia necessario recidere alcune radici, i tagli dovranno essere netti ed eseguiti con utensili affilati;
- il materiale di risulta dello scavo dovrà essere accumulato sul lato dello scavo opposto rispetto all'albero;
- qualora non sia possibile il riempimento dello scavo nelle stessa giornata in cui è stato eseguito, è necessario provvedere alla protezione delle radici dagli agenti atmosferici (messa in opera di tavolato parallelamente alla parete di scavo e interposizione di torba inumidita fra il tavolato e la parete dello scavo);
7.1.4 Difesa delle piante di platano
Qualora i lavori si svolgano in prossimità di piante di Platano devono essere eseguiti in ottemperanza del DM del 17 aprile 1998 e Circolare Ministeriale applicativa del 28 giugno 1998 n 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.
7.2 Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere
- Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto illustrato al punto 7.1, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
- All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 7.1. Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento o il deposito , anche temporaneo di materiali inerti o di altra natura.
- Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.
- Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati oppure strato di almeno m. 0,2 di ghiaia, con pezzatura mm 10, e placche di acciaio).
- Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato B). Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere tempestivamente rimossi.
- Nel caso che i lavori producano una presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
Tutti i lavori eseguiti su aree a verde pubblico devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale e al gestore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori. Al fine di ottimizzare il servizio di manutenzione del verde pubblico, lavori promossi dall'Amministrazione Comunale che incidano su aree verdi saranno comunicati con sufficiente anticipo al gestore. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata in aree a verde Pubblico (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) , realizzazione di nuove infrastrutture ecc. devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale (che a sua volta ne darà tempestiva comunicazione al gestore) ; a tale scopo i richiedenti dovranno presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e del la vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; dovranno inoltre prestare garanzia del corretto ripristino dei luoghi mediante fideiussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta al relativo traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico. Sono fatti salvi gli oneri dovuti dal richiedente per la costituzione di servitù ed ogni altro onere dovuto per l'uso del suolo pubblico. Alla conclusione dei lavori, che dovrà essere comunicata in forma scritta, i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si riscontrassero danni, verrà richiesto il ripristino in tempi brevi (entro 10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino, rivalendosi dei costi sostenuti sul soggetto richiedente l'esecuzione dei lavori . I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20% i danneggiamenti alle alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'allegato A. Durante l'occupazione il richiedente rimane completamente responsabile delle aree occupate dal cantiere.
7.4 Cessione in uso temporaneo di porzioni di aree a verde pubblico
Porzioni di verde pubblico possono essere temporaneamente concesse in uso a privati, associazioni culturali, partiti politici, ecc. per i seguenti motivi:
- esecuzione di lavori su proprietà confinanti,
- svolgimento di attività ricreative, culturali, sociali, religiose, politiche, sindacali, sportive, ecc.
La concessione in uso di porzioni di verde pubblico per l'esecuzione di lavori su proprietà confinanti potrà avvenire solo se verrà comprovata l'impossibilità di intervenire in altro modo.
L'autorizzazione all'uso di porzioni di verde pubblico dovrà essere
richiesta come previsto dall'art. 4 del Regolamento per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa , copia
della domanda in carta libera dovrà essere trasmessa al gestore, con
almeno 15 giorni di anticipo , il gestore provvederà a trasmette il
proprio parere all'Amministrazione Comunale che deciderà in merito.
A titolo di garanzia per corretto uso dell'area e per il ripristino di eventuali
danni, il richiedente dovrà prestare garanzia al gestore mediante fideiussione
bancaria o assicurativa (di durata non inferiore a 120 giorni).
L'importo della garanzia sarà di Euro 2500 più Euro 2 ogni mq di area a verde occupata o soggetta a traffico veicolare; il richiedente dovrà inoltre versare all'Amministrazione Comunale quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.
Per concessioni in uso di durata inferire a 5 giorni, nel caso siano da garantire somme inferiori a 3500 Euro, potrà essere fornito a garanzia assegno bancario non trasferibile intestato al gestore.
Nell'autorizzazione che verrà rilasciata a firma del Dirigente comunale
competente sarà specificata la durata massima dell'occupazione (compresi
i tempi per montaggio e smontaggio allestimenti) che sarà in ogni caso
inferiore a 30 giorni (nel caso di occupazioni per l'esecuzione di lavori
potrà essere concessa proroga a insindacabile giudizio dell'Amministrazione
Comunale. l'Amministrazione Comunale potrà inoltre concedere autorizzazioni
della durata massima di giorni 65 per manifestazioni a carattere nazionale
o internazionale che comportino ingenti operazioni di allestimento) .
Soltanto nel parco della Liberazione e Pace è facoltà dell'Amministrazione
Comunale concedere l'uso di porzioni del parco per utilizzazioni contemporanee
da parte di più soggetti per attività ricreative-culturali,
purché su aree diverse come indicato nella delibera del Consiglio Comunale
n° 97 del 2 maggio 1996.
Alla scadenza dell'occupazione i luoghi dovranno essere riconsegnati nelle
stesse condizioni in cui sono stati consegnati; il gestore del servizio verde
pubblico provvederà ad accertare lo stato dei luoghi e, qualora si
riscontrassero danni, richiederà il ripristino in tempi brevi (entro
10 gg) trascorsi i quali il gestore provvederà direttamente al ripristino,
rivalendosi poi sul titolare della concessione.
I lavori di ripristino eseguiti dal Gestore verranno contabilizzati in base
al prezziario Assoverde con una maggiorazione del 20% i danneggiamenti alle
alberature saranno stimati in base alla metodologia illustrata nell'allegato
A.
Qualora le somme prestate a garanzia non fossero sufficienti a coprire le
spese per il ripristino, il richiedente la concessione in uso è comunque
tenuto al pagamento integrale dei danni provocati.
Nel caso in cui alla scadenza dell'occupazione l'area risultasse ingombrata
da materiali di qualsiasi natura, il richiedente è tenuto a versare
al gestore una somma pari al 5% della garanzia prestata per ogni giorno di
ritardo ; dopo il quinto giorno di ritardo il richiedente è tenuto
a versare al gestore una somma pari al 10% della garanzia prestata per ogni
giorno di ritardo dopo 10 giorni complessivi di ritardo il gestore provvederà
alla rimozione e allo smaltimento del materiale e al recupero delle relative
spese.
Nel periodo dell'occupazione il richiedente rimane responsabile dell'area
e di eventuali danni a terzi legati all'attività svolta; sono inoltre
a carico del richiedente le operazioni di manutenzione e pulizia dell'area.
Per le manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione
Comunale non è prevista la costituzione di garanzie e saranno comunque
comunicate con anticipo al gestore.
La corresponsione di somme a garanzia di eventuali danneggiamenti delle aree
a verde non è inoltre prevista per le concessioni in uso di durata
inferiore a tre giorni che non si prevede comportino danneggiamenti al verde
pubblico. Il concessionario rimane comunque responsabile di eventuali danni.
Le autorizzazioni all'occupazione di aree a verde pubblico per l'esercizio
di mestieri girovaghi e mestieri artistici di cui all'art. 9 del Regolamento
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa
tassa di durata superiore a giorni 5 potranno essere concesse nelle aree di
cui all'allegato G.
E' fatto divieto di installare cartellonistica pubblicitaria fissa o mobile all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico .
Le installazioni pubblicitarie , comunque, non potranno superare il numero di una ogni 3000 mq di superficie a verde.
Il gestore dovrà versare le relative tasse . I proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari saranno rendicontati alla Amministrazione Comunale ed impiegati per iniziative e progetti inerenti il verde pubblico.
E fatta deroga al presente comma per i cartelli informativi posti direttamente dall'Amministrazione comunale.
Articolo 8 - Verde realizzato a scomputo di oneri di urbanizzazione
8.1 Progettazione delle aree verdiLa realizzazione di opere a verde pubblico (aree a verde pubblico, verde elementare, parcheggi o viali alberati ecc.) a scomputo di oneri di concessione edilizia è subordinata alla realizzazione di un progetto di sistemazione del verde in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento, tale progetto se relativo ad aree a verde di superficie maggiore a 3000 mq sarà redatto da un tecnico specializzato abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista).
Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune ( < 1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti - irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc, nonché viabilità, passi carrai e utenze, aeree e sotterranee, attigui all'area di intervento);
- un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde ed eventuale piano di diradamento delle alberature;
- eventuale piano di tutela del verde esistente.
8.2 Parametri per la realizzazione del verde pubblico
Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.
Gli standard di tale superficie sono fissati dal PRG.
Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:
- nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo);
- nelle zone produttive:
50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).
| Prima grandezza Sup copertura 30 mq | Seconda grandezza Sup copertura 15 mq | Terza grandezza Sup copertura 7,5 mq |
|---|---|---|
| Ippocastano (Aesculus hippocastanum) | Ippocastano rosso (Aesculus x carnea "Briotii") | Albizzia (Albizzia julibrissin) |
| Ailanto(Ailanthus altissima) |
Orniello (Fraxinus ornus) | Ontano nero(Alnus glutinosa) |
| Platano (Platanus x acerifolia) | Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) | Langestroemia (Lagestroemia indica) |
| Bagolaro (Celtis australis) | Ginkgo (Ginkgo biloba) | Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) |
| Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) | Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis") | Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia) |
| Liriodendro (Liriodendron tulipifera) | Carpino (Carpinus betulus) | Cipresso (Cupressus sempervirens) |
| Magnolia (Magnolia grandiflora) | Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica) | |
| Pino da pinoli (Pinus pinea) | Melia (Melia azaderach) | |
| Pioppo bianco (Populus alba) | Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica") | |
| Olmo siberiano (Ulmus pumila) | Robinia (Robinia pseudoacacia e Robinia pseudoacacia "umbraculifera" ) | |
| Leccio(Quercus ilex) | Pero da fiore (Pyrus calleryana) | |
| Farnia (Quercus robur) | Salice fragile (Salix fragilis) | |
| Quercus x turneri | Salice da vimini (Salix viminalis) | |
| Tiglio (Tilia sspecie varie) |
Tasso (Taxus baccata) |
Per le essenze a portamento cespuglioso si considera una copertura di mq 0,8; le piante a portamento cespuglioso potranno essere impiegate per la formazione di gruppi arbustivi o siepi. Per quanto attiene l'individuazione delle specie è necessario attenersi ai criteri indicati all'art.5.1 del presente Capitolo. Saranno comunque da evitare le specie sotto elencate in tutte le loro varietà e cultivar:
- Tutti gli abeti (genere Abies e Picea)
- Tutti i larici (genere Larix)
- I noci esotici (generi Carya e Pterocarya);
- Le betulle (genere Betula);
- I faggi (genere Fagus e Nothofagus);
- L'ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa)
- Il sommaco maggiore (Rhus typhina);
- Tutte le Agavacee, le Palmacee e le Musacee.
- Alberi di Prima grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm 20-25;
- Alberi di seconda grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm 18 -20;
- Alberi di terza grandezza circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm 16-18;
- Quercus Ilex circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm 18-20;
- Pinus Pinea circonferenza del tronco ad un metro di altezza cm 25-30;
- Alberi a portamento fastigiato altezza m 4 - 4,5;
- Cespugli per la formazione di siepi (alloro, lauro, ligustro, eleagnus, photinia ecc.) altezza cm 100 -125;
- Altri cespugli per la formazione di siepi e gruppi altezza cm 80-100, con la sola eccezione dei cespugli a sviluppo contenuto (buxus sempervirens, abelia, cistus, rosai a cespuglio ecc.) che potranno avere altezza minima di cm 35;
- Piante rampicanti altezza cm 150-200;
8.3 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
Modalità e tempi per la realizzazione delle aree a verde pubblico saranno concordati con il gestore, al quale dovrà, inoltre, essere data comunicazione scritta dell'inizio dei lavori con almeno tre giorni di anticipo.
Dovrà inoltre essere data comunicazione della data di ultimazione dei lavori entro 7 giorni.
Il collaudo delle opere a verde viene effettuato dal gestore, dopo la conclusione dei lavori stessi, nel periodo compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile; dovrà essere corrisposto al gestore un compenso da concordare (compreso fra 1,3 e 2,5 Euro/mq) per l'onere relativo alla garanzia di attecchimento delle piante. Il gestore trasmette all'Amministrazione Comunale l'esito del collaudo. Nel caso di esito favorevole verrà consegnata al gestore l'area verde per le successive manutenzioni.
Articolo 9 - Aree a verde diverse
9.1 Aree a verde agricolo e non all'interno dei centri abitati o in fregio alla pubblica viabilitàAl fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai proprietari di terreni, posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre; al di fuori del centro abitato i proprietari di terreni avente il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito , dovranno provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada.
9.2 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte
E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.
9.3 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I residui vegetali derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato l'abbandono dei residui nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali.
L'obbligo di sfalcio non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico.
9.4 Salvaguardia delle siepi, delle siepi alberate e degli arbusteti.
Sono vietati i seguenti interventi:
- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.
E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi - Rubus sp..; vitalba - Clematis vitalba; robinia - Robinia pseudoacacia; indaco bastardo - Amorpha fruticosa; ailanto - Ailanthus altissima ecc.).
Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica, che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.
9.5 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade
A distanza inferiore a m 30 da specchi e corsi d'acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- E' vietata la messa a dimora di specie arboree od arbustive esotiche indicate nell'allegato C con il simbolo XX.
- E' vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione.
- L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti ed agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento..
