Regolamenti del Comune di Prato
Regolamento del verde pubblico e privato
Premessa
La "Guida agli interventi sugli spazi verdi" approvata nel 2001 come documento integrante delle Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico fornisce , come indicato all'art. 3 del Regolamento stesso, metodi, indirizzi e indicazioni sulle modalità di progettazione. La guida riveste carattere orientativo e di indirizzo per gli interventi. Il presente Regolamento, partendo dalla guida allegata al Regolamento Urbanistico, a seguito anche delle esperienze acquisite dal 2001 ad oggi, approfondisce i temi in essa trattati e ne fornisce uno strumento qualificato per la gestione del verde pubblico e privato.
Finalità del regolamento
- Tutelare e promuovere il Verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- Favorire e regolare gli usi delle aree verdi del territorio comunale in modo che siano compatibili con le risorse naturali presenti.
- Indicare le modalità di intervento sul verde e sul territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio verde esistente , alla connessione fra aree verdi in modo da favorire la circolazione delle specie e la biodiversità.
- Diffondere la cultura del verde attraverso la sensibilizzazione e l'informazione del cittadino.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:- A tutte le aree pubbliche e private;
- Gli alberi da frutto;
- Gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno)
- Gli alberi facenti parte di boschi così come definiti dall'art. 3 della legge Regione Toscana del 21 marzo 2000, n 39.
Riferimenti legislativi
Si riportano di seguito i riferimenti legislativi nazionali e regionali relativi agli argomenti trattati nel presente regolamento (i riferimenti legislativi relativi alla lotta obbligatoria contro alcune fitopatie sono riportati in apposito capitolo:
- Costituzione Italiana art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- RD 30 dicembre 1923 n 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- DPR 11 luglio 1980 n 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
- Legge 29 gennaio 1992 n 113 - Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato
- Legge 11 febbraio 1992 n 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
- DLgs 30 aprile 1992 n 285 - Nuovo codice della strada;
- DPR 16-dicembre 1992 n 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- DLgs 22 gennaio 2004 n 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- LR 3 gennaio 2005 n 1 - Norme per il governo del territorio;
Capo I
Norme generali
Il presente Capo detta disposizioni e indicazioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, per la realizzazione e la tutela di parchi e giardini sia pubblici che privati. Le norme del regolamento inerenti il verde pubblico, si applicano sia alle aree di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici, sia di proprietà diverse gestite da enti pubblici. Per gestore si intende l'affidatario del servizio di manutenzione del verde pubblico.
Articolo 1 - Salvaguardia del patrimonio vegetale
1. Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:
- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm 100 di altezza dal colletto, superiore a cm 60 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 35 per le specie di terza grandezza;
| Classe di grandezza | Altezza delle piante a maturità |
|---|---|
| Prima grandezza | > 18 metri |
| Seconda grandezza | 12-18 metri |
| Terza grandezza | < 12 metri |
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 30.
Articolo 2- Abbattimenti
2.1 - Abbattimenti eseguiti dal gestore del servizio pubblico
Gli abbattimenti di alberi di proprietà pubblica , anche se effettuati dal gestore del servizio pubblico, dovranno essere oggetto di comunicazione all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità riportate nel contratto di servizio ad eccezione delle piante che in base a quanto riportato nell'allegato C se appartenenti alla categoria di grandezza 3 hanno diametro del tronco inferiore a cm 8 e se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2 hanno diametro del tronco inferiore a cm 15
Per gli abbattimenti di alberature stradali dovranno essere rilasciati i nulla osta dal Dirigente del servizio comunale competente.
Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data comunicazione a ratifica al Dirigente del servizio comunale competente.
Per ogni abbattimento effettuato deve essere previsto l'impianto di un numero di specie arboree che per dimensione della chioma mantengano almeno costante il patrimonio verde esistente.
2.2 - Abbattimenti richiesti da privati
Qualora l'abbattimento di alberi, di qualsiasi dimensione, posti in aree a verde pubblico sia richiesto da privati cittadini l'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Dirigente del servizio competente del Comune di Prato, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quanto altro necessario a definirne l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.
L'Amministrazione potrà accollarsi l'onere dell'abbattimento, nel caso in cui sia evidente la necessità dell'abbattimento (ad esempio in caso di danneggiamenti alla proprietà privata), o autorizzare l'abbattimento (ad esempio in caso di apertura di nuovi passi carrabili ) ; in quest'ultimo caso, i soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica sono tenuti a versare, prima dell'abbattimento, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia indicata nell'allegato A e dovranno, inoltre, provvedere a proprie spese all'abbattimento.
Le somme saranno versate all'Amministrazione Comunale e verranno integralmente impiegate per il ripristino e l'incremento del patrimonio verde cittadino.
2.3 - Abbattimenti eseguiti in proprietà privata
E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del gestore , ad eccezione delle piante che in base a quanto riportato nell'allegato C se appartenenti alla categoria di grandezza 3 hanno diametro del tronco inferiore a cm 8 e se appartenenti alle categorie di grandezza 1 e 2 hanno diametro del tronco inferiore a cm 15.
Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui insiste la pianta, di domanda in carta semplice, indirizzata al gestore, nella quale saranno indicate le motivazione dell'abbattimento richiesto, corredata da appropriata documentazione fotografica, e da quanto necessario a definirne l'ubicazione (planimetria Irtef).
L'autorizzazione all'abbattimento potrà essere concessa nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni.
L'autorizzazione potrà essere concessa, inoltre, nel caso vengano presentati per l'approvazione progetti di ristrutturazione o realizzazione dell'area a verde.
L'autorizzazione è concessa, infine, nei casi di contrasto con le norme dettate dal Codice Civile o con altre norme regionali e statali come ad esempio il Codice della Strada.
Il gestore , informata l'Amministrazione Comunale, rilascerà l'autorizzazione o il diniego entro 30 giorni dalla data di presentazione di tale richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del gestore, si potrà procedere all'abbattimento.
Per gli alberi ubicati in zona a vincolo paesaggistico il termine per l'espressione del parere è di giorni. 120 come previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 per consentire l'acquisizione del necessario parere della Soprintendenza ai beni naturali e architettonici.
Gli alberi abbattuti devono essere, di norma, sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato C, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a: cm 20-22 per le specie di prime e seconda grandezza, e cm 10-15 per quelle di terza grandezza tenendo conto di quanto disposto negli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
La deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, nel nulla osta rilasciato per l'abbattimento.
Il gestore trasmetterà all'Amministrazione Comunale l'elenco delle autorizzazioni concesse annualmente.
2.4 - Tempi di esecuzione
Fatti salvi i casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. 2.5 - Esenzioni
Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.
Sono esclusi, inoltre, da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica, per i quali dovrà essere data tempestiva comunicazione al gestore.
Articolo 3 - Potature
3.1 Utiltà delle potatureUn albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature ricorrenti, a tal proposito è necessario ricordare quanto segue:
- La riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero inoltre potature drastiche comportano equivalenti disseccamenti dell'apparato radicale.
- L'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale.
- Il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetto e/o funghi patogeni.
Le potature sono inoltre utili e necessarie in occasione di particolari fasi di coltivazione o sviluppo della pianta (potatura al trapianto , potatura di formazione da effettuare dopo alcuni anni dalla posa a dimora ecc.) Nel caso di piante poste a dimora con sesto di impianto insufficiente rispetto al naturale sviluppo dell'albero è opportuno valutare la possibilità di effettuare diradamenti senza effettuare potature di contenimento che risultano sempre costose , devono essere reiterate, alterano il naturale portamento dell'albero e in genere ne accorciano il ciclo biologico.
3.2 Capitozzature
Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm 25 o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%, sono vietati in quanto stravolgono completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e ne riducono drasticamente il valore ornamentale e il ciclo vitale. In via straordinaria, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, per i tutori vivi delle piante, per i gelsi e i salici da capitozza e per arte topiaria, e in quegli impianti per i quali non vi è altra possibilità per mantenere la forma prestabilita.
3.3 Disposizioni tecniche per le potature
Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm 10 (circonferenza minore di cm 30) in ogni caso le potature dovrebbero comportare una riduzione della chioma inferiore al 25%.
I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.
Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti , drastiche e irrazionali potature, in tal caso per quanto riguarda le alberate di proprietà comunale dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.
3.4 Lotta al cancro colorato del platano
Le attività relative all'abbattimento e/o potatura delle piante di platano, nonché lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del DM del 17 aprile 1998 e Circolare Ministeriale applicativa del 28 giugno 1998 n 33686.D2.G e successive direttive regionali emesse dall'ARPAT, emanate per combattere la diffusione del cancro colorato.
3.5 Cura delle cavità
Non sono consentiti interventi di cura delle cavità quali slupature, drenaggi, occlusioni ecc
3.6 Ferite
Le ferite, siano esse di origine traumatica (dovute ad urti o abrasioni accidentali), patogena (dovute all'azione di organismi patogeni) o da potatura, non devono essere disinfettate né preservate.
Il solo intervento consentito su di esse riguarderà l'eliminazione dei brandelli di corteccia allo scopo di favorire una più rapida cicatrizzazione.
Solo in caso di interventi di potatura su specie vegetali esposte a fitopatie da ferite particolarmente pericolose (Platanus sp. e Cupressus sempervirens), si dovrà procedere all'accurata disinfezione e preservazione delle ferite.
Articolo 4 - Aree di pertinenza delle alberature e distanze minime da confini, utenze aeree, sotterranee e dalle linee ferroviarie
4.1 - Aree di pertinenzaPer area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:
| Dimensione delle piante | Area di pertinenza |
|---|---|
| per piante di terza grandezza (altezza < 12 metri) | metri 2 di raggio |
| per piante di seconda grandezza (altezza 12 - 18 metri) | metri 4 di raggio |
| per piante di prima grandezza (altezza > 18 metri) | metri 6 di raggio |
Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali, purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo (superficie libera), pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:
| Dimensione delle piante | Pavimentazione |
|---|---|
| per piante di terza grandezza (altezza < 12 metri) | mq 4 (distanza minima dal tronco 0,6 metri) |
| per piante di seconda grandezza (altezza 12 - 18 metri) | mq 6 (distanza minima dal tronco 1 metro) |
| per piante di prima grandezza (altezza > 18 metri) | mq 10 (distanza minima dal tronco 1,5 metri) |
Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm 15, misurata dalla quota originaria del piano di campagna. Tali aree di pertinenza devono essere considerate nel caso di progettazione di nuovi impianti. Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio, pubblico o privato ad uso pubblico, la superficie libera può essere interessata da pavimentazioni permeabili che consentano l'inerbimento (autobloccanti forati, griglie in ferro o ghisa ecc.) Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.
4.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti
Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art 6 del presente Capitolo :
| Dimensione delle piante | Distanza minima |
|---|---|
| per piante di terza grandezza (altezza < 12 metri) | m 3 |
| per piante di seconda grandezza (altezza 12 - 18 metri) | m 4 |
| per piante di prima grandezza (altezza > 18 metri) | m 6 |
4.3 - Distanza dalle utenze aeree
Per le utenze aeree, di telecomunicazione ed elettriche, presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1 ed aventi altezza minima di m 5, come previsto dal Decreto Ministeriale 21 marzo 1988 art 2.1.06, in conformità allo stesso articolo, dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di m 30 attorno al cavo.
4.4 - Distanza dalle utenze sotterranee
Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:
| Dimensione delle piante | Distanza minima |
|---|---|
| Prima grandezza (altezza > 18 metri) | > metri 4 |
| Seconda grandezza (altezza 12 - 18 metri) | > metri 3 |
| Terza grandezza (altezza < 12 metri) | > metri 2 |
In conformità agli articoli n 52 e 55 del DPR del 11.07.80 n 753 e all'articolo n 4 della Legge 12 novembre 1968 n 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie di seguito indicate:
| Tipologia della vegetazione | Distanza minima (altezza massima delle piante a maturità aumentata di) |
|---|---|
| Alberi di altezza > 4 metri | metri 2 |
| arbusti ed alberi di altezza < 4m e siepi di altezza > 1,5m |
metri 6 |
| siepi di altezza < 1,5m |
metri 5 |
Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.
4.6 - Distanze dai corsi d'acqua
Per la piantagione di alberi in fregio ai corsi d'acqua occorre attenersi alle disposizioni impartite con Regio Decreto del 25 luglio 1904 n 523 che impone fra l'altro la distanza minima di m 4 dal piede dell'argine.
