Statuto comunale
Titolo III
Istituti di partecipazione popolare
Capo I
La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale
Articolo 34 - La partecipazione dei cittadini
1. Il Comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell'Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento della partecipazione.Articolo 35 - Diritto di istanza, petizione o proposta
1. I cittadini, anche in forma associata, secondo le modalità stabilite nel regolamento della partecipazione, hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale, in tutte le sue articolazioni, per richiedere, precisandone i motivi, l'adozione, la modifica o l'integrazione di atti e provvedimenti su materie di competenza comunale e circoscrizionale; tali istanze, petizioni o proposte vengono trasmesse, senza dilazioni, dal Presidente del Consiglio comunale e/o Sindaco e dai Presidenti di Circoscrizione alle Commissioni consiliari competenti.2. Il regolamento della partecipazione stabilisce anche i termini sia per il tempestivo esame delle istanze, petizioni o proposte da parte degli organi competenti, sia per assicurare le relative risposte ai cittadini.
Articolo 36 - La partecipazione delle libere forme associative. Le Consulte
1. Il Comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l'istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate "Consulte".2. Le Consulte sono costituite secondo le competenze stabilite per le Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio comunale.
3. Possono chiedere di far parte delle Consulte, previa registrazione in apposito albo istituito presso il Comune, tutte le libere associazioni e le aggregazioni operanti sul territorio comunale, ad esclusione dei movimenti politici o settori o organismi territoriali di partiti politici e di quelle associazioni o aggregazioni il cui statuto o accordo associativo sia in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione.
4.L'Amministrazione comunale, su tutte le materie ritenute opportune, può, tramite i propri organi istituzionali, interpellare le Consulte, in special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa.
5.Le Consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.
6.Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio alle Consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle Consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
7.Tutte le materie connesse con l'attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.
8.Forme di partecipazione e consultazione di cittadini e/o associazioni possono essere costituite anche dalle circoscrizioni in forme autonome su aspetti particolari del territorio: in questi casi, referente è il Presidente di Circoscrizione.
Articolo 37 - Altri organismi di partecipazione popolare
1. La collaborazione tra gli organi istituzionali dell'ente, i cittadini e le libere forme associative si attua anche attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli previsti al precedente art. 36.2. Tali organismi sono costituiti su specifici temi deliberati dal Consiglio comunale e con le modalità stabilite dal Regolamento, di volta in volta parimenti adottato dal Consiglio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte ed atti dell'attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.
4.Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l'invio a detti organismi di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell'Amministrazione comunale.
Articolo 38 - Le Carte dei diritti dei cittadini
1. Il Comune adotta Carte dei diritti dei cittadini con le quali vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l'Ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.2. Le carte dei diritti dei cittadini sono elaborate anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle Consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla Commissione Consiliare permanente "Affari Istituzionali" con la partecipazione, con funzione consultiva, dei Presidenti delle Circoscrizioni.
3. Le carte dei diritti dei cittadini, disciplinate dal Regolamento della Partecipazione, sono redatte secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantiscono il diritto ad un agevole accesso, ad una corretta informazione, alla partecipazione dei cittadini; perseguono il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali si ispira l'azione della Pubblica Amministrazione;
4.(abrogato)
5.Le Carte dei diritti del cittadino dovranno essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità pratese ed il suo territorio.
6.Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.
Capo II
La Consultazione dei cittadini e il Referendum
Articolo 39 - La consultazione dei cittadini
1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.2. Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di riunioni pubbliche definite "Forum dei cittadini", convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione. Ad esse partecipano tutti i cittadini che ritengono di avere interesse ai temi all'ordine del giorno ed i rappresentanti dell'Amministrazione, delegati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale secondo la loro competenza. La Convocazione dei "Forum" avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3. I "Forum" sono convocati anche sulla base della richiesta dei cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante indicazione dei temi proposti alla discussione, secondo le condizioni di ammissibilità e modalità indicate dal regolamento.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei "forum" assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte ed opinioni nonchè le conseguenti iniziative che l'Amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.
5. La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti ed opinioni utili ad indirizzare le scelte dell'Amministrazione. La consultazione può essere promossa sia dal Consiglio che dalla Giunta comunale, sia dal Consiglio circoscrizionale, a seconda della competenza.
Articolo 40 - Il referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione, previsto dalla legge ed ordinato dallo statuto e dal regolamento, attraverso il quale i cittadini elettori esprimono i loro intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la Comunità.2. Il referendum consultivo può essere promosso dall'Amministrazione comunale o da un Comitato di cittadini, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento, su tutte le materie di esclusiva competenza locale.
3. Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
- a) le norme statutarie;
- b) i tributi comunali;
- c) le tariffe dei pubblici servizi;
- d) l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale;
- e) il piano regolatore generale e le relative varianti generali;
- f) le designazioni e nomine di rappresentanti;
- g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana. Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano Regolatore Generale.
- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) su richiesta del Comitato dei cittadini promotori;
- c) su richiesta deliberata dalla maggioranza dei Consigli Circoscrizionali.
6. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno duecento elettori del Comune, alla costituzione di un Comitato, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l'incarico di proporre al Sindaco il tema del referendum. Il Comitato sottopone al Sindaco la proposta, con l'indicazione del tema e la illustrazione delle finalità.
7. Il Sindaco convoca, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della proposta di cui al precedente comma, la Commissione per i referendum, costituita dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e da un membro designato dal Tribunale di Prato. La Commissione si pronuncia, entro trenta giorni, sulla ammissibilità del referendum, udito il Comitato dei cittadini, il quale apporta al tema proposto modifiche e adeguamenti ritenuti necessari dalla Commissione. La decisione viene notificata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei cittadini, con atto motivato, entro cinque giorni da quello di adozione della decisione. Se la richiesta viene dichiarata dalla Commissione non ammissibile, il Comitato dei cittadini può, entro trenta giorni, richiedere il pronunciamento del Consiglio comunale, che decide in via definitiva.
8. Se il referendum viene ritenuto ammissibile il Comitato d'iniziativa procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore ad 1/30 degli aventi diritto al voto al 31 dicembre dell'anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l'osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni ed il deposito dei relativi atti presso il Segretario del Comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione della Commissione per i referendum o del Consiglio comunale.
9. Il Sindaco, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito degli atti, convoca la Commissione per i referendum la quale verifica la regolarità della documentazione richiedendo, ove necessario, chiarimenti al Comitato dei cittadini. Il Sindaco, a seguito dell'esito positivo dell'esame effettuato dalla Commissione, sottopone entro 20 giorni al Consiglio l'effettuazione del referendum e richiede lo stanziamento dei fondi necessari per organizzarlo. Il Consiglio prende atto della completezza e regolarità della procedura e provvede a quanto di sua competenza.
10. Il referendum consultivo può essere indetto su richiesta deliberata, con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, dalla maggioranza dei Consigli Circoscrizionali. Il tema proposto deve essere identico. Le deliberazioni sono trasmesse dai Presidenti delle Circoscrizioni al Sindaco il quale, udito il parere della Commissione dei referendum, le sottopone al Consiglio per le decisioni di cui al precedente comma.
11.In ogni anno possono essere tenuti, al massimo tre referendum consultivi. I referendum consultivi vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un solo giorno, non in coincidenza con altre operazioni di voto. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative o di referendum statali o regionali non possono essere indetti referendum comunali. Quelli già indetti vengono rinviati a nuova data.
12. Dopo la decisione del Consiglio comunale il Sindaco indice il referendum fissandone l'effettuazione nella data dallo stesso prescelta secondo quanto stabilito dal precedente comma e dal regolamento.
13.Hanno diritto a votare per il referendum tutti i cittadini maggiorenni, anche stranieri, che risultino residenti a Prato all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purchè non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale. Hanno, altresì, diritto al voto coloro che, alla data della consultazione e godendo dei suddetti requisiti, abbiano compiuto i 16 anni. Tali elettori saranno inseriti in apposito elenco speciale.
14.La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
15.Nel caso in cui sia sottoposto alla popolazione un quesito che consenta unicamente risposta affermativa o negativa, come pure quando esso consenta di scegliere tra più alternative, l'esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle opzioni.
16.L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
17.Quando il referendum ha esito positivo il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta le proprie motivate deliberazioni decidendo se, ed in caso affermativo con quali modalità, dare attuazione ai risultati del referendum.
Articolo 40 bis - Materie
1. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali nonchè in concomitanza con altre consultazioni elettorali. Capo III
La partecipazione dei cittadini al Procedimento Amministrativo
Articolo 41 - Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità, che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3. In particolare, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, copie od estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte e documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.
Articolo 41 bis - Attività degli Uffici e dei Servizi. Semplificazione
1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'Amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15 maggio 1997, n.127, 16 giugno 1998, n.191, il D.Lgs. 445/2000 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività ed in particolare nel funzionamento dello Sportello Unico delle Imprese e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello statuto, i Dirigenti o Responsabili di servizio procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del Dirigente o del Responsabile di servizio.
Articolo 42 - Responsabilità del Procedimento
1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.2. (abrogato)
3.(abrogato)
4.(abrogato)
5. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo e gli atti attuativi della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.
Capo IV
L'Azione Popolare
Articolo 43 - L'azione sostitutiva
1. Ciascun elettore ha il potere di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi ad ogni giurisdizione.2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
Capo V
Il diritto di Accesso e d'Informazione del cittadino
Articolo 44 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici,
al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e
di favorirne lo svolgimento imparziale.
1/bis. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del
Comune, delle Aziende autonome e speciali e dei gestori dei pubblici servizi.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato
degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti
che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite
dal regolamento, con le quali sono determinati i dirigenti che, nell'ambito
delle loro competenze, hanno di dovere di assicurarne l'esercizio.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di
accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in
possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da
enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.
L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle
deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio
del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone
le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza
degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e
notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la
Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili presso
la sede centrale del Comune, in quelle in cui funzionano i principali uffici
e servizi, nelle sedi delle Circoscrizioni ed in centri pubblici appositamente
attrezzati, denominati "uffici dei cittadini"; utilizza i mezzi di comunicazione
più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6. Per realizzare nel modo più idoneo le finalità
individuate dal precedente comma, la Giunta costituisce un centro dotato delle
tecnologie più avanzate che riceve in tempo reale ogni notizia sulle
procedure, sui procedimenti in corso nell'ambito del Comune, sui provvedimenti
adottati e su ogni altra informazione d'interesse dei cittadini, ammessa alla
pubblica diffusione ed alimenta i servizi centrali e decentrati affinchè
possano corrispondere alle richieste loro effettuate dai cittadini. Istituisce
un collegamento telefonico speciale, utilizzabile da tutti i cittadini per
ottenere le informazioni sulle procedure, sulle competenze, sugli atti pubblici,
che agli stessi necessitano, senza dover accedere all'Ente.
Articolo 45 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi
1. Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Capo VI
Il Difensore Civico
Articolo 46 - Istituzione e funzioni del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico assicura, nei limiti e secondo le modalità del presente Statuto e del Regolamento istitutivo, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati, nonchè delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune.2. Il Difensore Civico interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni nell'attività e nei comportamenti degli uffici comunali, delle aziende speciali, dei concessionari di pubblici esercizi, dei consorzi e di ogni altro ente o azienda sottoposti alla vigilanza e al controllo del Comune, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa in modo che i procedimenti abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. Il Difensore civico promuove forme di collaborazione con gli organi e l'organizzazione del Comune e degli enti dallo stesso dipendenti, contribuendo al buon andamento, alla correttezza ed all'imparzialità dell'Amministrazione, per conseguire i suoi fini di tutela del cittadino, delle associazioni, delle formazioni sociali.
Articolo 47 - Elezione e durata in carica
1. Ogni cittadino in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 può candidarsi per l'elezione a Difensore Civico.2. Le modalità per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini sono stabilite dal Regolamento.
3.Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette le proposte di candidatura al segretario comunale il quale, anche avvalendosi dei competenti uffici del Comune, verifica i requisiti dei candidati, compie l'istruttoria delle domande e trasmette alla Commissione Affari Istituzionali una relazione finale.
4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato consegue la maggioranza, l'elezione è rinviata ad altre adunanze successive da tenersi ad intervalli di quindici giorni l'una dall'altra. In tal caso, fermo restando il principio fondamentale della prevalenza della maggioranza qualificata, per l'elezione è sufficiente che un candidato raggiunga la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico rimane in carica per la durata di cinque anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
6. In caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio il Consiglio provvede alla nuova elezione.
7. Il servizio di difesa civica comunale può essere assicurato anche mediante convenzione con la Regione Toscana o con l'Amministrazione provinciale di Prato, autorizzata dal Consiglio comunale, che preveda l'utilizzo del Difensore civico regionale o provinciale, assicurando le modalità di espletamento del servizio previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Difensore civico.
Articolo 48 - Requisiti, incompatibilità, decadenza
1. Alla carica di difensore civico è preposto un cittadino che, per riconosciuta competenza in ambito giuridico e/o amministrativo, oppure nell'ambito della tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.2. Non possono essere candidati alla carica di Difensore Civico coloro che si trovino in una delle situazioni di incandidabilità, previste per carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il Difensore Civico decade dalla carica.
3. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
4. L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
5. Non possono inoltre ricoprire la carica di Difensore Civico:
- a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali, nonché i membri di Governo e delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali;
- b) gli Amministratori ovvero i componenti dei Consigli di Amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati ed i dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Prato, delle Aziende, Istituzioni ed Enti controllati dal Comune, di Fondazioni, Consorzi, di Società a partecipazione comunale e di enti concessionari di pubblici servizi del Comune di Prato;
- c) i dipendenti del Comune di Prato e delle Aziende, Istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza dal Comune o affidatari di servizi pubblici del Comune di Prato;
- d) coloro i quali, pur non legati al rapporto organico con le amministrazioni di cui alla precedente lettera, prestino attività di livello dirigenziale presso di esse;
- e) coloro i quali, ricoprano cariche in organismi direttivi e/o esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
- f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui alla precedente lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali Amministrazioni, nonché i liberi professionisti che versino nelle medesime condizioni.
6. È inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
7. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, o per aver agito in contrasto con essi o con l'obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Articolo 49 - Prerogative e funzioni
1. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, con tutti i poteri che le stesse richiedono.2. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui all'art. 46 o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni, illegittimità, disfunzioni, inefficienze nell'attività dei pubblici uffici, enti e aziende di cui al citato art. 46 - 2° comma -, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità e di imparzialità dell'azione amministrativa nel corso dei procedimenti e nella emanazione dei singoli provvedimenti.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile dell'ufficio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via amministrativa o giurisdizionale. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d'ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
7. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.
8. La Giunta Comunale assicura all'Ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.
9. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale all'inizio dell'incarico e periodicamente aggiornata. Allo stesso compete il rimborso di ogni spesa sostenuta per l'esercizio del suo ufficio.
Articolo 50 - Rapporti con il Consiglio comunale
1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, con innovazioni organizzative, normative od amministrative. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile, con l'intervento del Difensore civico, e viene resa pubblica nelle forme previste dall'art. 44 dello statuto.2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico deve essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni consiliari permanenti in ordine a problemi particolari relativi all'attività del proprio ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti possono convocare il Difensore civico per avere informazioni e chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta; a tali riunioni viene invitato un rappresentante della Giunta comunale.

