Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 333/2017

Revoca ordinanza 300/2017: realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in Viale G. Galilei, tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con il Piazzale A. Torricini ed il civico 206, a cura della ditta Sodi Strade S.r.l.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 300/2017, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con il Piazzale A. Torricini ed il civico 206, consistenti in lavori di realizzazione di un cordolo posto a divisione dei due sensi di marcia, a cura della ditta Sodi Strade S.r.l., con sede a Firenze, in Viale Milton, civico 53, per conto della società Esselunga S.p.A.;

vista la richiesta del giorno 03 febbraio 2017, presentata dalla ditta Sodi Strade S.r.l., esecutrice dei lavori, relativa alla revoca dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza in quanto i lavori non potranno essere eseguiti nel periodo richiesto per motivi tecnici;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1168.170130/r del giorno 03 febbraio 2017;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 300/2017;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 06 FEBBRAIO 2017:

sia REVOCATA l'ordinanza n. 300/2017, relativa ai provvedimenti di viabilità adottati per l'esecuzione di lavori di realizzazione di un cordolo posto a divisione dei due sensi di marcia.









Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 7 febbraio 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)