Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 376/2017

Danza del Dragone: festeggiamenti del capodanno cinese - sfilata del 12 febbraio 2017.
il dirigente

Vista l'istanza P.G. 203949 del 12 dicembre 2016, presentata dal signor Huang Shuling, in qualità di rappresentante dell'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia, con sede in Piazza della Gualchierina n. 19, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per svolgere la sfilata denominata "Danza del Dragone", organizzata in occasione dei festeggiamenti dell'Anno Nuovo secondo il calendario cinese, che si svolgerà in alcune vie del territorio comunale il giorno 12 febbraio 2017, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1176.170203 del giorno 03 febbraio 2017;

vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 549 del 28 dicembre 2016, con la quale è stato concesso dall'Amministrazione Comunale il patrocinio all'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia per la manifestazione del Capodanno Cinese 2017, consistente in una sfilata denominata "Danza del Dragone" che si svolgerà in alcune vie e piazze cittadine;

acquisita, in data 12 dicembre 2016, contestualmente all'istanza, la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

richiamati gli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dagli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;

visto l'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché le disposizioni dell'Ordinanza Cat. A.4/Gab./17/3788 del Questore di Prato del giorno 01 febbraio 2017, di cui si riporta annotazione in calce alla presente ordinanza;

visto il Regolamento Comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27.10.2005, n. 10;

visto il Regolamento Comunale per l'occupazione delle aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;

considerato che, per quanto di competenza del Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della circolazione stradale non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;

ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione del pubblico, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che il giorno 12 FEBBRAIO 2017, dalle ore 09:30 al termine della sfilata allegorica e comunque non oltre le ore 13:00, nelle sottoelencate vie o piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Piazza della Gualchierina, tratto compreso tra il civico 19 - inizio della sfilata - e Piazza del Mercato Nuovo;
  • Piazza del Mercato Nuovo, limitatamente all'area ricompresa tra Piazza della Gualchierina e Via Bologna;
  • Via Bologna, tratto compreso tra Piazza del Mercato Nuovo e Piazza Giovanni Ciardi;
  • Piazza Giovanni Ciardi, limitatamente al tratto costituente la proiezione di Via Bologna verso Via Porta al Serraglio;
  • Via Porta al Serraglio, tratto compreso tra Piazza G. Ciardi e Via F. Strozzi;
  • Via Filippo Strozzi, tratto compreso tra Via Porta al Serraglio e Via A. Marini;
  • Via Antonio Marini, tratto compreso tra Via F. Strozzi e Via F. Filzi;
  • Via Fabio Filzi;
  • Via Pistoiese, tratto compreso tra Via F. Filzi e Via G. Rossini;
  • Via Giovacchino Rossini, tratto compreso tra Via Pistoiese e Via San Paolo;
  • Via San Paolo, tratto compreso tra Via G. Rossini e Via D. Zipoli;
  • Via Domenico Zipoli;
  • Via Pistoiese, tratto compreso tra Via D. Zipoli e Via A. Marini;
  • Via Antonio Marini, tratto compreso tra Via Pistoiese e Via F. Filzi;
  • inversione di marcia
  • Via Antonio Marini, tratto compreso tra Via F. Filzi e Via Pistoiese;
  • Via Pistoiese, tratto compreso tra Via A. Marini e Via San Vincenzo;
  • Via San Vincenzo;
  • Piazza San Domenico;
  • Via Cesare Guasti, tratto compreso tra Piazza San Domenico e Piazza del Comune;
  • Piazza del Comune - termine della sfilata:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE limitatamente alle fasi di passaggio della sfilata allegorica.










In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

AVVERTE

che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza delle aree interessate, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti e gli spettatori e per la circolazione stradale;

che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;

che dovranno essere osservate le disposizioni emesse in data 01 febbraio 2017 dal Questore di Prato a norma dell'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), che vengono riportate integralmente in calce alla presente ordinanza come annotazione aggiuntiva;

che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno 24 ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;

che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare con l'azienda A.S.M. S.p.A. le operazioni di ripulitura delle aree interessate, in particolare delle strade e delle relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.

RENDE NOTO

che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione delle aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

DA' ATTO:

che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Traffico e Trasporti, al n. 0574 - 1837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.


Annotazione:

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PRATO

ATTESA la necessità di assicurare in tutta la Provincia il corretto svolgimento delle principali manifestazioni per il CARNEVALE 2017, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

VISTI gli att. 85 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e 151 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;

DISPONE

  • è eccezionalmente consentito, durante il periodo di Carnevale, l'uso della maschera in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • è vietato alle persone mascherate di portare armi o strumenti atti a offendere, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e comunque oggetti che possono arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
  • è inoltre vietato gettare, spargere indosso o sul viso di chiunque, materie imbrattanti o pericolose o polveri coloranti di qualsiasi specie;
  • è altresì vietato versare o spruzzare indosso o sul viso di chiunque, mediante bombolette spray ed altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti;
  • è fatto obbligo a chiunque di togliersi la maschera ad ogni invito di Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
  • I progetti di maschere collettive o allegoriche dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

I contravventori saranno puniti a termini di legge.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con il presente provvedimento.

(Disposizioni del Questore di Prato del giorno 01 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S.).

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 10 febbraio 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)