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 C.G.D. COORDINANENTO GENITORI DEMOCRATICI

APRILE 97
 

SCUOLA PUBBLICA-SCUOLA PRIVATA: LA LEGGE SULLA PARITÀ

Documento della Segreteria Nazionale

"Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedano la parità deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali."
(Costituzione italiana, dall'Art. 33).

Equipollente: equivalente quanto al valore o agli effetti (Zingarelli).

1. LA LEGGE SULLA PARITÀ.

Una legge che fissi "i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedano la parità", alle quali deve essere assicurata "piena libertà" e ai cui alunni deve essere garantito "un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali", costituisce una tardiva e necessaria attuazione dell'art. 33 della Costituzione: ma è lo stesso art. 33 che, nello stabilire che "enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato", fissa in modo chiaro ed inequivocabile i limiti di questa parità e di questa equipollenza. Una legge per la parità è una legge che fissa le regole che una scuola deve accettare perché il trattamento scolastico dei suoi alunni sia di egual valore rispetto a quello degli alunni delle scuole pubbliche e, quindi, possa avere gli stessi effetti giuridici.

2. IL FINANZIAMENTO

Quando si tratta della questione della parità delle scuole private, da qualche tempo si cade nell'equivoco che il termine, usato fuori contesto, sembra suggerire: parità, cioè eguaglianza; e, quindi, finanziamento. In realtà l'art. 33 della Costituzione è chiarissimo nello stabilire che le scuole private non devono comportare oneri per lo Stato. Se si aggiunge che "equipollente" non vuol dire uguale, ma "equivalente quanto al valore o agli effetti", non possono sussistere dubbi: un finanziamento delle scuole private è escluso dalla Costituzione, e non può essere stabilito con una legge ordinaria.

3. LE PROPOSTE.

Le due questioni, il finanziamento e la parità, sono quindi diverse e vanno tenute separate: una legge per la parità che cerchi di affrontare insieme i due problemi o che crei attraverso le regole condizioni tali che il finanziamento sembri conseguenza necessaria, non potrà essere una buona legge, perché non affronterà i nodi seri e inevitabili del problema: la libertà delle scuole private, tutelata dalla Costituzione, la libertà di insegnamento, di coscienza e di espressione, ugualmente costituzionalmente garantite.

Una buona legge sulla parità dovrà garantire libertà apparentemente inconciliabili, tanto più in una situazione quale è quella italiana in cui la scuola non statale ha quasi sempre un carattere confessionale. Come si potrà garantire "piena libertà", a queste scuole, e, nello stesso tempo, garantire all'interno di esse quella libertà di insegnamento, di espressione e di coscienza che sono le necessarie premesse per la libertà di apprendimento degli allievi? La "piena libertà" delle scuole di licenziare, come è già avvenuto, docenti che esprimessero idee o tenessero comportamenti difformi da quelli dell'ente gestore, in che modo sarà compatibile con il diritto degli allievi alla libertà nella formazione delle convinzioni?

Questi sono i temi che avremmo voluto discutere e sui quali avremmo voluto confrontarci; questi sono i temi che crediamo che una legge sulla parità debba prima di tutto affrontare: le proposte finora sono sembrate dominate dall'argomento del finanziamento. Ci auguriamo che la legge che dovrebbe fissare regole per garantire libertà tanto diverse in un importante settore del sistema educativo italiano, non si configuri come la le legge per finanziare questo sistema, e nulla, o poco, di più.

4. LA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA PARITÀ SCUOLA PUBBLICA-SCUOLA PRIVATA

Il contenuto della relazione appare inaccettabile: non si propone infatti di definire per la scuola privata norme coerenti con quelle della scuola pubblica (reclutamento dei docenti, libero accesso, libertà di insegnamento, organi collegiali, carta dei servizi), ma di applicare anche alla scuola pubblica una normativa che le scuole private confessionali e di tendenza possano accettare senza difficoltà.

Il pluralismo e la multiculturalità, che nella scuola pubblica sono stati finora stimolanti occasioni di confronto fra idee e culture diverse, divengono così l'alibi per creare, attraverso l'autonomia scolastica e il Progetto educativo di Istituto, un sistema educativo a grave rischio di parcellizzazione e frantumazione e fortemente connotato ideologicamente.

Mentre infatti i principi costituzionali cui si dovrebbero richiamare i Progetti educativi di Istituto e le ripetute affermazioni della necessità che non vi siano pregiudiziali o preclusioni di carattere ideologico o religioso appaiono vaghi riferimenti rituali, le proposte concrete legittimano un reclutamento dei docenti subordinato alle caratteristiche culturali e religiose delle singole istituzioni scolastiche.

5. I RISCHI.

Le proposte per la parità delle scuole non statali non possono essere valutate isolatamente rispetto alle complesse trasformazioni che coinvolgeranno il sistema scolastico italiano: l'autonomia, la razionalizzazione che ha comportato e comporterà la sparizione di numerosissime scuole. Non può inoltre essere sottovalutato il fatto che in Italia la scuola non statale è quasi sempre scuola confessionale.

Se la proposta sulla parità vuole definire un nuovo e diverso rapporto fra pubblico e privato nel settore educativo, ciò non potrà prescindere da un sistema di garanzie ben precise per la concreta realizzazione delle libertà (di insegnamento, di apprendimento, di coscienza, di accesso); né dovrà tradursi in un sistema scolastico che rafforzi e perpetui la separatezza e le differenze fra le idee, le convinzioni, le culture, i modi di sentire diversi.

Ma dovrà essere inoltre sempre garantita ai genitori la possibilità di scegliere per i propri figli la scuola pubblica. I genitori infatti, per la mancanza o l'insufficienza sul territorio di scuole statali o delle scuole dipendenti dagli Enti locali che già oggi hanno caratteristiche pubbliche, non potranno essere costretti a far frequentare ai propri figli scuole di tendenza, connotate ideologicamente, quelle scuole, cioè, che sembrano più lontane dal modello laico di cultura, metodo e conoscenza che la scuola pubblica finora, nonostante tutto, ha rispettato.

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